Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Impugnazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla disciplina del ricorso inammissibile nel processo penale. La Suprema Corte di Cassazione, con una procedura snella de plano, ha rigettato l’impugnazione di un imputato contro una sentenza di patteggiamento in appello per rapina aggravata. Questo caso evidenzia quali sono i motivi non consentiti e manifestamente infondati che portano a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze per il ricorrente.
Il Contesto: Patteggiamento in Appello e Ricorso per Cassazione
Il caso origina da una sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, con cui veniva applicata una pena concordata tra le parti (il cosiddetto ‘patteggiamento in appello’) a un soggetto imputato per il reato di rapina aggravata. Nonostante l’accordo sulla pena, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, sollevando tre specifiche censure contro la decisione della Corte territoriale.
I motivi del ricorso si concentravano su presunti vizi della sentenza di secondo grado, tra cui:
1. Il difetto di motivazione per non aver valutato le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
2. La violazione di legge per la mancata declaratoria di prescrizione del reato.
3. Un’ulteriore violazione di legge relativa alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati, senza mezzi termini, ‘non consentiti e manifestamente infondati’. Questa valutazione ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica. Vediamo nel dettaglio come la Corte ha smontato ciascuna delle doglianze difensive.
La questione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il primo motivo di ricorso si basava sull’idea che il giudice d’appello, pur in presenza di un accordo sulla pena, avrebbe dovuto motivare l’assenza delle condizioni per un proscioglimento. La Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo un principio fondamentale del patteggiamento in appello: a seguito della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, il giudice del ‘concordato’ non è tenuto a fornire una specifica motivazione sulla non applicabilità dell’art. 129 c.p.p. L’accordo stesso presuppone una rinuncia a contestare la colpevolezza.
L’impossibilità della prescrizione in presenza di recidiva
Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato altrettanto infondato. La difesa sosteneva che, escludendo la recidiva, il reato sarebbe stato prescritto. La Corte ha però sottolineato che la recidiva reiterata, già riconosciuta in primo grado e confermata in appello con un giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti, produce un effetto ostativo alla maturazione della prescrizione. Questo effetto permane anche se si volesse considerare l’ipotesi meno grave di rapina semplice.
La contestazione dell’aggravante
Infine, anche la censura sulla sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite è stata liquidata rapidamente. La Corte ha semplicemente constatato che tale circostanza era ‘chiaramente contestata in fatto’ nell’imputazione originaria, rendendo la doglianza del tutto pretestuosa.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’applicazione rigorosa dei principi che regolano l’ammissibilità del ricorso per cassazione. La pronuncia ribadisce che il ricorso non può essere utilizzato per rimettere in discussione valutazioni di merito o per sollevare questioni che trovano una chiara e inequivocabile soluzione nel dettato normativo o nella stessa struttura del procedimento. Nel caso del patteggiamento, l’accordo tra le parti sulla pena limita fortemente le possibilità di impugnazione, che non possono vertere su aspetti della responsabilità a cui si è implicitamente rinunciato. La manifesta infondatezza dei motivi, evidente dalla semplice lettura degli atti, giustifica la procedura accelerata de plano e la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: il ricorso per cassazione è un rimedio straordinario, non una terza istanza di giudizio. Quando i motivi sono palesemente privi di fondamento giuridico, come in questo caso, la conseguenza è una secca dichiarazione di ricorso inammissibile. Per il ricorrente, ciò non solo conferma la condanna, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo: il pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro. La decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e responsabile prima di intraprendere la via dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti non consentiti dalla legge e manifestamente infondati, ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
In un patteggiamento in appello, il giudice deve motivare perché non proscioglie l’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.?
No. La Corte ha stabilito che, a seguito della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, il giudice del concordato non è tenuto a motivare specificamente l’assenza delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La recidiva ha impedito la prescrizione del reato in questo caso?
Sì. Secondo la Corte, la recidiva reiterata riconosciuta nei gradi di merito, anche se bilanciata come equivalente alle attenuanti, ha l’effetto di escludere la maturazione della prescrizione del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 21 marzo 2023, applicava la pena concordata tra le parti a COGNOME NOME in ordine al reato di rapina aggravata allo stesso ascr
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
difetto di motivazione per non avere il giudice valutato le condizioni per pronunciare senten di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.;
violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione in assenza di aggravanti e per effet della esclusione della recidiva;
violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante delle più persone riunit
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e manifestamente infondati e deve, pertant essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.
Ed invero, quanto al primo motivo alcun vizio sussiste nella pronuncia impugnata posto che a seguito della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, il giudice del concordat doveva anche motivare sulla assenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
In relazione al secondo motivo si rileva che in alcun modo può ritenersi integrata prescrizione posto che la recidiva reiterata riconosciuta in primo grado veniva confermata anch in fase di appello con valutazione di equivalenza rispetto alle attenuanti; il suo effetto es qualsiasi maturazione della prescrizione alla data della pronuncia di appello anche a voler ritenere l’ipotesi della rapina semplice.
Infine la circostanza aggravante delle persone riunite risulta chiaramente contestata in fa nella descrizione del capo a) di imputazione.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 novembre 2023
IL CONSIGLI E EST.
IL PRESIDENTE