Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Non Bastano
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile e le sue severe conseguenze. Il caso analizzato dimostra come la genericità dei motivi o la contestazione di aspetti riservati al giudice di merito non possano trovare accoglimento in sede di legittimità.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente basava la sua impugnazione su due motivi principali:
1. Un presunto travisamento probatorio, ossia un’errata interpretazione delle prove da parte dei giudici di merito, che avrebbe inciso sulla qualificazione giuridica del fatto.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, contestando la valutazione espressa nella sentenza impugnata.
La difesa sosteneva che questi vizi invalidassero la decisione della Corte territoriale, chiedendone di conseguenza l’annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano ammissibili per un giudizio di legittimità, che, è bene ricordarlo, non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato nel dettaglio perché i motivi del ricorso non potevano essere accolti. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla natura delle censure mosse dalla difesa, evidenziandone i limiti strutturali.
Il Travisamento Probatorio Non Decisivo: un Motivo di Ricorso Inammissibile
Il primo motivo, relativo al travisamento della prova, è stato giudicato inammissibile perché privo di un elemento fondamentale: la decisività. La difesa non ha specificato in modo puntuale perché l’asserito errore di valutazione della prova sarebbe stato così determinante da stravolgere l’esito del giudizio. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come la difesa avesse omesso di confrontarsi con tutti gli altri argomenti logici presenti nella sentenza impugnata, che, anche senza la prova contestata, erano di per sé sufficienti a sostenere la decisione presa. In pratica, non basta lamentare un errore, bisogna dimostrare che quell’errore è stato l’unico e decisivo fondamento della condanna.
Le Attenuanti Generiche e la Motivazione Logica del Giudice
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è stato rigettato. La Cassazione ha osservato che la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione “sufficiente e non illogica”. Il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive e aveva spiegato in modo coerente le ragioni per cui non riteneva di concedere le attenuanti. In sede di legittimità, la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che la sua decisione sia supportata da un ragionamento logico e completo, cosa che in questo caso è stata pienamente riscontrata.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento di tutte le spese processuali. In secondo luogo, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è una terza occasione per discutere i fatti, ma uno strumento per correggere errori di diritto. I motivi devono essere specifici, pertinenti e, nel caso del vizio di motivazione, devono attaccare la logicità del ragionamento del giudice, non semplicemente proporre una diversa lettura delle prove.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Nello specifico, la doglianza sul travisamento probatorio era generica e non decisiva, mentre la critica al diniego delle attenuanti si scontrava con una motivazione logica e sufficiente della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘travisamento probatorio’ e perché non è stato accolto in questo caso?
Il travisamento probatorio è un errore nella lettura di una prova specifica. In questo caso, il motivo non è stato accolto perché la difesa non ha dimostrato come questo presunto errore fosse stato decisivo per la condanna, ignorando gli altri elementi su cui si fondava la sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9647 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 06/12/1989
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si lamenta un travisamento probat privo della puntualizzazione delle ragioni della decisiva incidenza del dato travisato rispet qualificazione del fatto ( atteso che la difesa trascura di confrontarsi con tutti gli altri apprezzati in sentenza nell’escludere l’applicabilità del 5 comma dell’art 73, idogli a supp comunque la scelta operata sulla configurazione del fatto) mentre il secondo motivo attinge giudizio speso nel negare le generiche quando, di contro, la sentenza impugnata sul tema appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensi sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.