Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Entra nel Merito
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il corretto svolgimento delle procedure. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia con cui la Corte di Cassazione ferma il tentativo di riesaminare una decisione senza che vi siano i presupposti di legge. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare perché un ricorso venga respinto prima ancora di essere discusso nel dettaglio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La condanna riguardava reati in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato, attraverso la sua difesa, sollevava due principali contestazioni:
1. Errata qualificazione giuridica del fatto: Si sosteneva che la condotta dovesse rientrare nell’ipotesi di reato di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti, un’ipotesi che comporta una pena significativamente più mite.
2. Eccessività del trattamento punitivo: Si contestava la determinazione della pena inflitta, ritenendola sproporzionata.
In sostanza, la difesa chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare elementi già valutati dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato nel merito, ma semplicemente che le questioni sollevate non potevano essere esaminate in quella sede. La Corte Suprema di Cassazione, infatti, agisce come giudice di legittimità, non come un terzo grado di giudizio sul fatto.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ruolo della Cassazione è quello di verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Non può, invece, effettuare una nuova valutazione delle prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici che l’hanno preceduta. I motivi presentati dall’imputato, sia sulla qualificazione del reato sia sulla pena, miravano proprio a questo: a un riesame del merito, contestando le conclusioni a cui era giunta la Corte d’Appello sulla base delle emergenze processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati della procedura penale.
I giudici hanno osservato che la valutazione della Corte d’Appello, che aveva escluso l’ipotesi del fatto di lieve entità, era stata resa con “argomenti giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche”. In altre parole, la sentenza impugnata era ben motivata e non presentava vizi che potessero essere censurati in sede di legittimità.
Analogamente, anche il motivo relativo al trattamento punitivo è stato ritenuto infondato, poiché la sentenza d’appello appariva “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive”. Di conseguenza, il giudizio di merito non era censurabile in quella sede.
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario individuare e argomentare specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto palese e manifesto nella logica della motivazione della sentenza. Proporre motivi che si risolvono in una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché i motivi presentati dall’imputato non erano consentiti in sede di legittimità. Essi miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della congruità della pena, un compito che spetta ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è consentito in ‘sede di legittimità’?
Significa che il motivo non denuncia un errore nell’applicazione della legge o un vizio logico evidente nella motivazione della sentenza, ma chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti, cosa che esula dalle sue funzioni.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9653 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9653 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 22/10/1999
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
/
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono con legge in sede di legittimità in quanto il primo contesta la qualificazione ascrit escludendo la configurabilità dell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art 73 Tus sostenut quando di contro la valutazione resa sul punto dalla Corte del merito risulta resa co giuridicamente corretti, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che manifeste incongruenze logiche e che parimenti deve ritenersi manifestamente info motivo diretto a contrastare la determinazione del trattamento punitivo perché anche la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e d esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non ce questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.