Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PESCARA il 03/09/1953
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 7 marzo 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Pescara il 25 ottobre 2022, con la qual NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto colpev di tre episodi del reato ex art. 10 ter del d. Igs. n. 74 del 2000, commessi in Pescara, rispettivamente, il 16 marzo 2017 (capo A), il 16 marzo 2018 (capo B) e il 16 marzo 2019 (capo C).
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il rigetto della richiesta di impedimento per l’udienza del 16 febbraio 2022, è manifestamente infondato, non confrontandosi la difesa con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 3-4), cui sono state ben esposte le ragioni per cui la contingente chiusura per sciopero dei docen della scuola frequentata dai figli del difensore non valeva quale insuperabile impedimento.
Osservato che il secondo motivo, riguardante il diniego delle attenuanti generiche, è anch’ess manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, per cui la pena in dal primo giudice, peraltro non eccessiva, è stata legittimamente confermata, tenuto altre conto dell’importo dell’imposta evasa e dei precedenti penali a carico dell’imputato.
Evidenziato che, in presenza di valutazioni non manifestamente illogiche, non vi è spazio pe l’accoglimento delle obiezioni difensive, che sollecitano, peraltro in termini non adeguatame specifici, differenti apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità.
Considerato che pure il terzo motivo, avente ad oggetto la mancata rinnovazione dell’istruttor dibattimentale, è a sua volta manifestamente infondato, non risultando adeguatamente illustrate le ragioni che avrebbero reso indispensabile l’escussione dei testi sollecitata con l’atto di ap dovendosi in ogni caso richiamare l’affermazione di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 de 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizi appello, attesa la presunzione di completezza dell’istruttoria espletata in primo grado, istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il g ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti, il che compo il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi suf affermare o negare la responsabilità del reo (cfr. Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, Rv. 259893), come è appunto avvenuto nella vicenda in esame.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in fav della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 settembre 2024.