Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, evidenziando l’importanza della precisione e del rispetto delle regole procedurali. Il caso riguarda un individuo condannato per ricettazione che ha visto la propria impugnazione respinta senza un esame del merito, a causa della manifesta infondatezza e di vizi procedurali dei motivi presentati. Analizziamo le ragioni di questa decisione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari per un reato di ricettazione commesso nel 2013, ha presentato ricorso per cassazione. L’imputato ha basato la sua difesa su quattro argomenti principali: la presunta prescrizione del reato, una contraddizione nella valutazione delle attenuanti, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e, infine, la mancata applicazione delle nuove pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato in toto le sue doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
L’Analisi della Corte: perché il ricorso inammissibile è stato respinto
La Corte ha esaminato singolarmente ogni motivo, fornendo una motivazione puntuale per la sua decisione. Questo approccio ci permette di comprendere quali sono gli errori da evitare quando si presenta un’impugnazione.
La Questione della Prescrizione
Il ricorrente sosteneva che il reato fosse estinto per prescrizione. La Corte ha respinto questo motivo, sottolineando che l’onere di provare una data del commesso reato diversa e antecedente a quella accertata in sentenza grava sulla difesa. In assenza di tali prove, e tenendo conto dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, il reato non poteva considerarsi estinto.
Le Attenuanti e la Valutazione del Danno
Il secondo motivo denunciava una presunta contraddizione: la Corte d’Appello aveva negato sia l’attenuante speciale della ricettazione (art. 648 c. 2 c.p.) sia quella comune del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.). La Cassazione ha chiarito che non vi è alcuna contraddittorietà. Citando una recente sentenza delle Sezioni Unite, ha ribadito che la valutazione per la concessione dell’attenuante comune deve tenere conto di tutti i profili di danno causati dal reato, non solo di quelli strettamente economici.
La Causa di Non Punibilità: un Motivo non Ammesso
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è stato dichiarato inammissibile per una ragione puramente procedurale. La legge (art. 606, ultimo comma, c.p.p.) stabilisce che non si possono presentare in Cassazione motivi che non siano già stati sollevati nei precedenti gradi di giudizio. Poiché questa specifica richiesta non era stata avanzata nell’atto di appello, non poteva essere discussa per la prima volta in sede di legittimità.
Le Pene Sostitutive e l’Onere della Richiesta
Infine, riguardo alla mancata applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata. Per beneficiare di queste nuove sanzioni, è necessaria una richiesta esplicita da parte dell’imputato, da presentare al più tardi durante l’udienza di discussione in appello. In assenza di tale richiesta, il giudice non è tenuto a pronunciarsi d’ufficio sulla questione.
le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi procedurali e sostanziali rigorosi. La dichiarazione di inammissibilità non è una valutazione superficiale, ma la conseguenza diretta del mancato rispetto dei requisiti imposti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità. Ogni motivo è stato scartato non per un’analisi di merito sfavorevole, ma perché ‘manifestamente infondato’ o ‘non consentito’. Questo significa che le argomentazioni della difesa erano palesemente prive di fondamento giuridico o presentate in una sede o in un modo non conforme alle regole del processo penale. La Corte sottolinea l’onere della difesa non solo di allegare i fatti, ma di farlo nei tempi e nei modi corretti, come nel caso della richiesta di applicazione delle pene sostitutive o della deduzione di motivi non sollevati in appello. La sentenza ribadisce il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e delle norme processuali.
le conclusioni
L’ordinanza offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una strategia difensiva che non tiene conto dei paletti procedurali. In secondo luogo, le riforme legislative, come la ‘Cartabia’, introducono nuove opportunità per gli imputati, ma il loro accesso è subordinato a specifici oneri procedurali che non possono essere ignorati. Infine, la decisione conferma che la valutazione del danno in un reato non si limita al solo valore economico del bene, ma abbraccia un concetto più ampio di offensività della condotta. Per i professionisti del diritto, questa pronuncia è un monito a preparare le impugnazioni con la massima cura, verificando la fondatezza dei motivi e il rispetto delle preclusioni processuali.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato inammissibile se è proposto per ragioni non consentite dalla legge, se è manifestamente infondato, oppure se solleva violazioni di legge che non erano state dedotte nei motivi di appello, salvo casi eccezionali.
Per ottenere le nuove pene sostitutive (riforma Cartabia) in appello, cosa è necessario fare?
Secondo la sentenza, è necessaria una richiesta specifica da parte dell’imputato. Tale richiesta deve essere formulata al più tardi nel corso dell’udienza di discussione d’appello. In assenza di questa istanza, il giudice non è tenuto a valutare l’applicabilità di tali pene.
Perché la Corte ha negato sia l’attenuante speciale della ricettazione che quella comune del danno di lieve entità?
La Corte ha ritenuto che non vi fosse contraddizione. Ha specificato che, per la concessione dell’attenuante comune del danno di particolare tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), la valutazione deve considerare tutti i profili di danno causati dal reato, e non soltanto quelli di natura strettamente economica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 13/08/1981
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in presenza di un reato di ricettazione commesso il 18 settembre 2013, e di una sentenza di appello pronunciata il14 novembre 2023, e di complessive cause di sospensione della prescrizione pari a 319 giorni, il reato come contestato non poteva ritenersi prescritto, restando onere della difesa del ricorren allegare da quali elementi del processo si doveva desumere la retrodatazione della condotta di detenzione rispetto alla data in cui il fatto è stato accertato.
il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto deduce una contraddittorietà che non emerge dal testo del provvedimento impugnato che, in modo dotato di coerenza interna, dopo aver escluso la sussistenza dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen. ha escluso anche la sussistenza di quella generale di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., atteso ch valutazione necessaria per la concessione di questa attenuante deve tener conto di tutti i prof di danno cagionati dal reato, e non soltanto di quelli strettamente economici (Sez. U, Sentenza n. 42124 del 27/06/2024, NOME COGNOME, Rv. 287095);
il terzo motivo sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 1 bis cod. pen. è inammissibile, in quanto non dedotto con i motivi di appello, atteso che, ai se dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. “il ricorso è inammissibile se è proposto per moti diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi prev dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”;
il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina tran contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il gi di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitut delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello” (Sez. 4, Sentenza n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOMEIl presidente