Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33565 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33565  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia come l’imputato non avrebbe realizzato l’interversione del possesso necessaria per l’integrazione del reato di appropriazione indebita non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previament dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nell sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo la mancata individuazione dell’autore principal del reato, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dall’assenza di correlazione t ragioni poste a fondamento dell’impugnazione e quelle argomentate dalla decisione impugnata, che illustra chiaramente -a pagina 3- come le dichiarazioni dell’originario coimputato abbian trovato un riscontro oggettivo di portata decisiva nel possesso dell’autovettura da par dell’ordinario ricorrente;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per mancanza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo in capo all’imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché ten ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giurid esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza, n parte in cui si dà conto del decisivo elemento di fatto, consistente nel taglio dei cavi del sis satellitare dell’autovettura);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli el di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserva giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto che il quarto motivo di ricorso è oltremodo generico e indeterminato; perché volto a censurare l’intera valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, senza alcun cura di specificare le censura dedotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.