Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GATTINARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato all’art. 640 ed erronea valutazione delle dichiarazioni del teste COGNOME è aspe in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei f all’interpretazione del materiale probatorio nonché articolato esclusivament fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli el probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme all risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo gr come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la plural di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi 7 ed 8 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurab sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzame fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità insindacabili in questa sede;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 131-bis cod. pen. nonché omessa motivazione in ordine mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto è dedotto in care di interesse. Va, in proposito, rilevato che la Corte territoriale nulla ha mot ordine al motivo di appello avente a oggetto la predetta causa di non punibi questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenu motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti ca di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente ne atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizion ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione (vedi pag. 3 de di appello) con la conseguenza che l’impugnazione così formata non si sostanz in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l’oggetto censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 01). Deve, quindi, ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza de in tema d’impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricors cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motiv di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esi
favorevole in Sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 465 03/10/2019, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 01);
rilevato, inoltre, che, in sede di legittimità, non è censurabile la senten appello, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col grav quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerat essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’ar comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza, come nel caso di specie a 10) evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione d prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una val alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500).
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lament violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine determinazione del trattamento sanzionatorio in misura superiore al minim edittale non è consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una n valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da suffic motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ( Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 d 03/11/2022, COGNOME, non massimata). La Corte territoriale, co argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogic manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del danno cagionato persone offese (vedi pag. 10 della sentenza impugnata), elementi con i qual ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.