Ricorso inammissibile: la genericità dei motivi non paga in Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione è tutto. Un’impugnazione basata su critiche vaghe e principi astratti è destinata a scontrarsi con una dichiarazione di ricorso inammissibile. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente ordinanza, con cui ha respinto il ricorso di un imputato contro il diniego delle attenuanti generiche, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e concrete.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che confermava la condanna di un soggetto negandogli la concessione delle attenuanti generiche. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a due distinti motivi. Con il primo, contestava la decisione della Corte territoriale di non applicare le attenuanti. Con il secondo, lamentava un vizio di motivazione generale della sentenza impugnata.
Analisi del ricorso inammissibile e dei suoi motivi
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi inammissibili per la loro eccessiva genericità.
Il primo motivo, relativo al diniego delle attenuanti, è stato respinto perché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e non contraddittoria, basandola su elementi concreti come la pluralità delle violazioni commesse e i precedenti penali dell’imputato. I giudici di legittimità hanno ricordato che la valutazione sulla sussistenza delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se la motivazione è logicamente coerente. La critica del ricorrente è stata quindi ritenuta una “censura eminentemente generica” perché non specificava in cosa la motivazione della Corte d’Appello fosse errata.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Secondo la Corte, si trattava di una “mera illustrazione di principi in materia di motivazione”, senza alcun collegamento con il caso specifico. Il ricorrente si era limitato ad affermare la genericità delle argomentazioni dei giudici di merito, omettendo però di individuare i passaggi viziati e di fornire specifiche ragioni a sostegno della propria critica. In sostanza, mancava il “nucleo essenziale, preliminare e imprescindibile per poter sviluppare un adeguato ricorso per cassazione”.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico. Non è sufficiente enunciare principi di diritto o lamentare genericamente un vizio di motivazione. È indispensabile che il ricorrente identifichi con precisione l’errore commesso dal giudice precedente, indicando le parti della sentenza che si ritengono viziate e spiegando, con argomenti di fatto e di diritto, perché quella motivazione è errata, illogica o contraddittoria.
Nel caso di specie, il diniego delle attenuanti era stato giustificato sulla base di elementi fattuali (precedenti penali e pluralità di violazioni) e tale valutazione, essendo adeguatamente motivata, non poteva essere riesaminata in sede di legittimità. La critica del ricorrente, non avendo attaccato specificamente tale ragionamento, si è rivelata inefficace. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e una critica puntuale della sentenza impugnata. Limitarsi a doglianze generiche o a richiami astratti a principi giuridici non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la funzione stessa del giudizio di legittimità, ovvero quella di controllare la corretta applicazione della legge e non di riesaminare il merito dei fatti. Per gli avvocati, ciò si traduce nella necessità di costruire impugnazioni solide, fondate su censure dettagliate e pertinenti al caso concreto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo eccessivamente generico. Il ricorrente non ha specificato quali fossero gli errori concreti nella motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a critiche astratte e non pertinenti al caso specifico.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non individua con precisione i passaggi della sentenza che si contestano e non espone le specifiche ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica. È, in sostanza, una lamentela vaga anziché una contestazione puntuale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TEVEROLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile a fronte della congrua motivazione del diniego delle attenuanti generiche fondata sulla valorizzazione della pluralità di violazioni e sui precedenti penali a carico, anche alla luce del principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti a sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 – 02 ). Di contro emerge una censura eminentemente generica in assenza di una specificazione della doglianza rispetto al caso concreto.
Inammissibile è anche il secondo motivo siccome articolato in una mera illustrazione di principi in materia di motivazione, mentre con riguardo alla motivazione in questione si traduce nella altrettanto generica asserzione – come tale non specificata in concreto – della genericità delle argomentazioni dei giudici, omettendo sia di individuare i passaggi ritenuti viziati sia le specifiche ragioni i fatto e diritto a sostegno della critica: nucleo essenziale, preliminare e imprescindibile per poter sviluppare un adeguato ricorso per cassazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024