Ricorso Inammissibile: Quando le Critiche Generiche non Modificano la Sentenza
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo presenta. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una condanna per reati in materia di stupefacenti, giudicato dalla Suprema Corte come generico e meramente assertivo, e quindi non meritevole di un esame nel merito.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Venezia per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (il cosiddetto “spaccio di lieve entità”), decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’imputato non contestava la sua colpevolezza, bensì criticava il “complessivo trattamento punitivo” ricevuto, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse viziata.
In sostanza, il ricorrente lamentava che la pena inflitta fosse eccessiva e che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente spiegato le ragioni della loro decisione sanzionatoria.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 19 gennaio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha due effetti principali e immediati per il ricorrente:
1.  La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità.
2.  La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La sentenza della Corte d’Appello è diventata, così, definitiva, senza che la Cassazione entrasse nel merito delle censure sollevate.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha stabilito che le critiche mosse alla sentenza impugnata erano “generiche e meramente assertive”. Questo significa che il ricorrente si era limitato ad affermare l’esistenza di vizi nella motivazione senza però indicarli in modo specifico e concreto.
Secondo i giudici di legittimità, un ricorso efficace non può limitarsi a esprimere un dissenso generico con la decisione del giudice precedente. Al contrario, deve:
*   Identificare specifici passaggi della motivazione che si ritengono errati o illogici.
*   Spiegare perché tali passaggi sono viziati, collegandoli a precisi errori di diritto o a palesi contraddizioni.
Nel caso di specie, la Cassazione ha invece rilevato che una semplice lettura della sentenza d’appello dimostrava come la motivazione fosse “completa e puntuale”. I giudici di merito avevano, infatti, fatto corretto riferimento ai criteri dell’articolo 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena (gravità del danno, intensità del dolo, capacità a delinquere, etc.). Le lamentele del ricorrente, quindi, si traducevano in una semplice richiesta di rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni: le implicazioni della pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici delle fasi precedenti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e ben argomentati. Per i cittadini, è la conferma che l’accesso alla giustizia richiede il rispetto di regole precise: contestazioni vaghe e non circostanziate non solo non portano al risultato sperato, ma comportano anche un ulteriore esborso economico. La dichiarazione di ricorso inammissibile, dunque, non è un mero tecnicismo, ma la sanzione per un’impugnazione che non rispetta i requisiti minimi di serietà e specificità richiesti dalla legge.
 
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e meramente assertivi, ovvero non specificavano in modo concreto e puntuale i presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cosa ha valutato la Corte di Cassazione riguardo alla sentenza della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello fosse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, completa e puntuale nella sua motivazione, avendo correttamente applicato i criteri legali per la determinazione della pena, come previsto dall’art. 133 del codice penale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5538 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5538  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione in punto di “complessivo” trattamento punitivo che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare completa e puntuale con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere r COGNOME tore
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