Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Perché la Sola Critica Non Basta
L’esito di un processo non è quasi mai l’ultima parola. Il sistema giudiziario prevede diversi gradi di giudizio, culminanti nel ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, accedere a questo ultimo baluardo di giustizia richiede il rispetto di regole precise. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto, soprattutto quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate. Analizziamo il caso e i principi espressi dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto, decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si basano su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità penale.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Entrambi i motivi, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
I Criteri per un Ricorso Ammissibile secondo la Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, evidenziando le ragioni della loro inammissibilità e richiamando principi giurisprudenziali consolidati.
Il Primo Motivo: la Mera Ripetizione delle Censure
Il ricorrente, nel contestare la sua colpevolezza, non ha fatto altro che riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso è inammissibile non solo quando è intrinsecamente vago, ma anche quando manca di una correlazione specifica con le ragioni della sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente presentare un approccio critico generico; è necessario contestare puntualmente gli argomenti logico-giuridici usati dal giudice precedente. Ripetere le proprie tesi equivale a chiedere alla Cassazione un terzo giudizio di merito, compito che non le spetta.
Il Secondo Motivo e il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la seconda doglianza, relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento a specifici “indici di natura personale” che sconsigliavano un trattamento di favore. La Cassazione ha confermato che, nel decidere sulle attenuanti, il giudice non è obbligato a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. Può, legittimamente, limitarsi a evidenziare quelli che ritiene decisivi per la sua scelta. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta adeguata e sufficiente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sull’esigenza di preservare la sua funzione di giudice di legittimità, non di merito. Dichiarare il ricorso inammissibile significa affermare che l’appellante non ha sollevato questioni che rientrano nelle competenze della Corte. Le critiche erano aspecifiche e ripetitive, dimostrando una mancata comprensione del ruolo e dei limiti del giudizio di cassazione. La Corte non riesamina i fatti, ma controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché i motivi presentati non denunciavano vizi di questo tipo, ma si limitavano a un dissenso sulla valutazione dei fatti e delle circostanze, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti lezioni pratiche. Innanzitutto, un ricorso per cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, individuando specifici vizi di legittimità e non limitandosi a riproporre le difese dei gradi precedenti. In secondo luogo, evidenzia le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile: oltre alla conferma della condanna, l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende. Una sanzione che serve a disincentivare impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono intrinsecamente indeterminati o quando mancano della necessaria correlazione con le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
È sufficiente riproporre le stesse critiche del processo d’appello per avere successo in Cassazione?
No. La decisione chiarisce che seguire un proprio approccio critico, riproponendo censure che hanno già trovato smentita nella sentenza impugnata, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Come deve motivare un giudice il rigetto delle circostanze attenuanti generiche?
Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, come gli indici di natura personale dell’imputato, per giustificare adeguatamente la sua decisione di non concedere il beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31105 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il 11/08/1989
avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 12372 /2025
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente – è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi d ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823). Nel caso in esame il ricorrente ha seguito un proprio approccio critic nuovamente riproponendo le censure che hanno già trovato smentita nella sentenza impugnata.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denunzia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche – è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti d comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09 luglio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente