Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello non Bastano
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di condanna; è necessario formulare motivi specifici che denuncino una violazione di legge o un vizio logico della motivazione. Quando ciò non avviene, il risultato è un ricorso inammissibile, come stabilito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Questa decisione ci offre l’occasione per approfondire i requisiti di ammissibilità di un ricorso e i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto, ai sensi dell’art. 624-bis del codice penale. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando diversi profili: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità, il mancato riconoscimento di un’attenuante e un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione, con una motivazione sintetica ma incisiva, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi che delineano chiaramente i confini del giudizio di legittimità.
Le Doglianze di Fatto: Un Limite Invalicabile in Cassazione
Il primo motivo di ricorso è stato liquidato come una serie di ‘mere doglianze in punto di fatto’. Questo significa che l’imputato non ha sollevato una questione di diritto, ma ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la Suprema Corte non è un ‘terzo grado di merito’; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare le prove.
La Genericità dei Motivi: Il Dovere di Specificità dell’Impugnazione
Il secondo motivo è stato giudicato generico e privo del necessario supporto fattuale e giuridico, come richiesto dall’articolo 581 del codice di procedura penale. La legge impone che chi impugna una sentenza debba indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Contestazioni vaghe o non argomentate non sono sufficienti per attivare un serio scrutinio da parte della Corte.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Infine, per quanto riguarda la presunta eccessività della pena, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la quantificazione della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se è frutto di ‘arbitrio’ o se la motivazione è ‘manifestamente illogica’, condizioni che la Corte non ha riscontrato nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha rigettato il ricorso perché non rispettava i requisiti fondamentali previsti dalla procedura penale. L’inammissibilità è stata dichiarata in quanto i motivi presentati si limitavano a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito, un’operazione preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la genericità delle argomentazioni relative alle attenuanti e alla pena ha impedito alla Corte di valutare la fondatezza delle lamentele. La decisione riafferma che il ricorso per Cassazione non è uno strumento per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale, ma per correggere specifici errori di diritto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un esercizio di tecnica giuridica. È essenziale concentrarsi su precise violazioni di norme o su vizi logici evidenti nella sentenza, evitando di riproporre argomenti puramente fattuali. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore onere economico.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano costituiti da mere contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, non ammesse in sede di legittimità, e da deduzioni generiche, prive delle specifiche ragioni di diritto e degli elementi di fatto richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo in casi limitati. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Può essere contestata in Cassazione solo se risulta essere frutto di arbitrio o se è supportata da una motivazione manifestamente illogica, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 23/05/1982
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale il 27/05/2022, per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.
Deduce violazione di legge, vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo alla ritenuta responsabilità, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. e trattamento sanzionatorio, reputato eccessivo.
Il ricorso è inammissibile, perché il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto; il secondo prospetta dedizioni generiche, prive dell ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste (così come prev dall’art. 581 cod. proc. pen.). Giova, inoltre, ricordare che, essendo il trattame sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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