Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità e la Ripetitività Decretano la Sconfitta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, non basta avere ragione nel merito; è fondamentale rispettare i rigidi requisiti formali imposti dalla legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda proprio questo: un ricorso inammissibile è un ricorso che non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, impedendo ai giudici di entrare nel vivo della questione. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente i tre errori capitali che possono portare a questa declaratoria: la ripetitività, la genericità e la mancanza di elementi essenziali come il consenso.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in appello, la difesa decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione. L’oggetto del contendere non è la colpevolezza dell’imputato, ma un aspetto specifico della pena: la mancata sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione alternativa meno afflittiva. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel non concedere questo beneficio.
La Decisione della Corte e il Significato del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto corretta la mancata sostituzione della pena. Significa, invece, che il ricorso non era scritto in modo tale da poter essere esaminato. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero viziati da tre difetti fondamentali, ciascuno dei quali sarebbe stato sufficiente, da solo, a decretarne l’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nella redazione di un atto di impugnazione.
1. Motivi Meramente Riproduttivi
Il primo errore fatale è stato quello di presentare motivi che erano una semplice riproduzione delle censure già sollevate e valutate nei gradi di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse argomentazioni. Il ricorso deve criticare specificamente la logica e le ragioni della sentenza impugnata, spiegando perché essa sia errata, non limitarsi a ripetere doglianze già respinte.
2. Motivi Generici
Il secondo vizio, strettamente collegato al primo, è la genericità. La difesa si è lamentata della mancata sostituzione della pena, ma non ha indicato ‘in positivo’ le ragioni specifiche per le quali tale sostituzione avrebbe dovuto essere concessa. Non è sufficiente affermare un proprio diritto; è necessario argomentare, sulla base di elementi concreti (come la personalità dell’imputato, l’assenza di pericolosità sociale, etc.), perché la decisione del giudice di merito sia giuridicamente sbagliata. Un’affermazione vaga e non supportata da argomenti specifici è, per la Corte, irricevibile.
3. Assenza di un Consenso Chiaro
Infine, la Corte ha rilevato un difetto procedurale decisivo: dal ricorso non emergeva in modo chiaro il consenso dell’imputato alla sostituzione della pena. Per determinate sanzioni sostitutive, la legge richiede il consenso esplicito dell’interessato. L’assenza di tale prova documentale o di una chiara manifestazione di volontà nell’atto rende la richiesta inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito fondamentale sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. La declaratoria di inammissibilità non solo chiude definitivamente la porta a ogni ulteriore discussione sul merito della questione, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso di 3.000 euro, alla Cassa delle ammende. La lezione è chiara: la precisione, la specificità e il rispetto rigoroso delle norme procedurali non sono dettagli secondari, ma l’essenza stessa di un’efficace azione legale. Un ricorso mal formulato equivale a un’occasione persa, con conseguenze economiche dirette per l’assistito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile per tre ragioni principali: i motivi erano una mera ripetizione di censure già valutate, erano generici perché non indicavano le ragioni positive per cui la pena avrebbe dovuto essere sostituita, e non risultava in modo chiaro il consenso dell’imputato a tale sostituzione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici” o “riproduttivi”?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio (riproduttivi) senza criticare specificamente la sentenza d’appello, oppure che le lamentele sono vaghe e non supportate da argomenti giuridici e fattuali specifici (generici).
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Le conseguenze sono la conferma definitiva della sentenza impugnata, l’impossibilità per la Corte di esaminare il merito della questione e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32988 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32988 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 15/05/1981
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8721/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. p Esaminati i motivi di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena detentiva brev
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, perché generici, non essendo state indicate in positivo ragion le quali la pena avrebbe dovuto essere sostituita e perché non risulta in modo chiaro nemmeno il consenso dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025.