Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 115 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 115 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 11/C18/1971
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vi motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita risulta merame reiterativo di censure già disattese congruamente della Corte di appello (cfr. pp. 2-3, ov condivide la conclusione del primo giudice in ordine alla penale rilevanza dell’asportazione mobilio dopo lo sfratto e l’implausibilità della versione difensiva) e comunque generic manifestamente infondato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, reitera, introducendo riflessioni schiettamente fattuali, pr doglianze senza confrontarsi appieno con le congrue considerazioni dei giudici di merito in term di effetto ostativo del valore di quanto trafugato e dell’intensità del dolo;
Considerato che il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen., oggetto del terzo motivo, è adeguatamente argomentato con la genericità del gravame sul punto (ripetuta anche in questa sede, ove non si rappresenta alcunché per contrastare in concreto tale giudizio);
Considerato che anche il quarto motivo di ricorso, in tema di dosimetria della pena, appare insuperabilmente generico, a fronte della gravità del fatto più volte sottolineata dai giud merito;
Considerato che, quanto al quinto motivo, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di u provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e n necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 448 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277711);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
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Il Presidente