Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26733 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26733 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 20/08/1972
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lt
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, con
cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7
pen.;
– Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza de
aggravanti contestate, è inammissibile. Invero, il motivo di ricorso, nella parte cui contesta l’applicazione dell’aggravante della violenza sulle cose, riproduce d
profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, risolvendo nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualment
disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). Inoltre, considerato che il motivo, nella parte in cui contesta l’applicazi dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., non è consentito in se legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art.606, comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi d gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/06/2025.