Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23293 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23293 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 04/12/1962 NOME nato a PALIZZI il 06/03/1969
avverso la sentenza del 22/01/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME presentati con un unico atto;
ritenuto che l’unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazion responsabilità per il delitto di cui all’art. 633 cod. pen., lamentando, in travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici di merito, n consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pe inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di q già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendos stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, ometten di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avvers sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di appello con corretti argomenti logici e giuridici adeguatamente valutato gli elementi probatori emersi nel giudizio, con particola riferimento alle prove dichiarative, che hanno condotto al giudizio di responsabi degli odierni ricorrenti titolari del diritto di proprietà – come accertato nel gi civile – del terreno abusivamente occupato (Si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata);
considerato, inoltre, che le doglianze difensive sono formulate in termini non consentiti poiché tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probato mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del mer pertanto, risultano estranee al sindacato del presente giudizio ed avuls pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emerge processuali valorizzate dai giudicanti;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
ritenuto, infine, che la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalle pa civili debba essere disattesa, perché tardiva e perché non ha fornito a contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilit ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specifica motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.
da ultimo in motivazione Sez. U, n. ‘887de1 14/07/2022, COGNOME, Rv. 283886-
01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila Iciascunol in favore della Cass
delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese proposta dalle p civili.
Così deciso, il 23 maggio 2025.