Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11862 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11862 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 20/04/1996
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 39164/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 26 febbraio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, rimodulando la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 56, 624 bis e 624 bis, 625 n. 2) e 7) cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto al giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui al capo a) – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stess considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Che invero la Corte territoriale ha adeguatamente ed esaustivamente motivato in merito alle risultanze istruttorie, evidenziando la univocità e la idoneità della condotta ten dal ricorrente, tali da dimostrare con certezza la volontà di quest’ultimo di introdursi ne privata dimora della p.o. (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), configurando così la fattispecie di tentato furto in abitazione.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità quanto al furto di cui al capo b) è anch’esso reiterativo ed è peraltro basato su una ricostruzione in fatto (circa la collocazion della telecamera) che non trova riscontro nella sentenza impugnata e su cui questa Corte non può interloquire;
Ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso – con cui si deduce violazione di legge quanto alla negazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen. meramente reiterativo di argomentazioni critiche correttamente smentite dalla Corte territoriale, che ha fatto implicitamente leva su una giurisprudenza (si veda pag. 6 dell sentenza impugnata) consolidata di questa Corte, secondo la quale la circostanza attenuante invocata ha carattere oggettivo e il Giudice, nel vagliarne l’applicabilità, deve considerare n solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto i conseguenza della sottrazione della res, allorché essi siano direttamente ricollegabili al reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450 – 01; Sez. 5, n. 7738 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263434 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME Rv. 236914 – 01, in tema di ricettazione).
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti – è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché, dal complesso della motivazione, si traggono gli indicatori negativi che la Corte distrettuale ha considerato, tenendo altresì conto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti de comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). A ciò si aggiunga il corrispondente motivo di appello era generico e la Corte territoriale non avrebbe potuto prenderlo in considerazione; si tratta quindi, di un’ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell’impugnazione, che rileva anche quando la sentenza del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, propos in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, d ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).
Ritenuto che il quinto motivo di ricorso – concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è inammissibile oltre che perché generico, anche in quanto lo era il corrispondente motivo di appello.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025
Il consigli
m estensore GLYPH Il Presidente