Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una difesa che non rispetta questi criteri essenziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la reiterazione di vecchie argomentazioni possano portare al rigetto del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dalla Truffa alla Minaccia
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali:
1. Sulla truffa: Sosteneva che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente riguardo agli elementi costitutivi del reato.
2. Sulla minaccia: Lamentava una mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato, basandosi principalmente sulla presunta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso è inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione.
Il Primo Motivo: La Reiterazione delle Stesse Argomentazioni
Per quanto riguarda il reato di truffa, la Corte ha definito il motivo di ricorso come “aspecifico”. In pratica, l’imputato non ha introdotto nuove e specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma si è limitato a riproporre le stesse lamentele già sollevate e analizzate dai giudici di secondo grado. La Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente, e il ricorso non è riuscito a scalfirla con argomentazioni pertinenti, risultando una mera ripetizione di doglianze già respinte.
Il Secondo Motivo: Un ricorso inammissibile per genericità
Relativamente al reato di minaccia, il motivo è stato giudicato “manifestamente infondato”. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello, seppur con una motivazione sintetica, aveva adeguatamente giustificato la condanna basandosi sulla piena attendibilità delle dichiarazioni della vittima. Inoltre, gli Ermellini hanno sottolineato una grave mancanza nell’atto di appello originario: l’imputato si era limitato ad affermare genericamente che le dichiarazioni della persona offesa non trovavano riscontri esterni, senza però confrontarsi con le motivazioni della sentenza di primo grado. Questa genericità ha reso il motivo debole sin dall’inizio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si basa su principi cardine della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo, i motivi devono essere specifici (art. 581 c.p.p.), ovvero devono indicare con precisione quali parti della sentenza impugnata sono errate e perché. Ripetere le stesse argomentazioni o formulare critiche vaghe non è sufficiente e conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. La Corte ha inoltre deciso di non liquidare le spese legali alla parte civile. La ragione è altrettanto interessante: la memoria depositata dal suo avvocato è stata ritenuta troppo generica, priva di eccezioni specifiche e quindi non ha fornito un contributo utile al processo. Anche in questo caso, la genericità è stata penalizzata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni avvocato e imputato: la qualità di un’impugnazione dipende dalla sua specificità. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario smontare analiticamente il ragionamento del giudice con critiche precise e fondate su vizi di legge o di motivazione. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una possibile riforma della sentenza, ma comporta anche costi aggiuntivi, come il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro. La precisione e la pertinenza non sono solo virtù stilistiche, ma requisiti essenziali per un’efficace difesa legale.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge, ad esempio se i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte senza criticare specificamente la decisione impugnata, o sono manifestamente infondati.
Cosa significa che un motivo di appello è “aspecifico” o “generico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza è vaga e non individua in modo puntuale l’errore del giudice. Ad esempio, limitarsi a dire che la motivazione è carente, senza spiegare perché e in quale punto specifico, rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
Perché la parte civile non ha ottenuto il rimborso delle spese legali in questo caso?
La Corte di Cassazione ha negato il rimborso perché la memoria difensiva presentata dall’avvocato della parte civile è stata giudicata generica e non ha fornito alcun contributo utile alla discussione processuale, essendo priva di eccezioni o deduzioni mirate a contrastare le pretese del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43772 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43772 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e le conclusioni depositate dalla parte civile;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto i profilo motivazionale in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui 640 cod. pen., è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzio dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affro in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagine da 3 a 6 sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini de dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la carenza motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 612 cod. pen. è manifestamen infondato. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illo manifeste, hanno ritenuto dimostrato il reato di minaccia in considerazione della pien attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa (vedi pag. 6 della sente impugnata). Deve essere, inoltre, evidenziato che il motivo di appello inerente al reato di all’art. 612 cod. pen. era assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 58 proc. pen.; l’appellante si era, infatti, limitato ad affermare che le dichiarazioni della p offesa non avrebbero trovato riscontro esterno (vedi pag. 6 dei motivi di appello) senz confrontarsi in alcun modo con le motivazioni fornite sul punto dal Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile La RAGIONE_SOCIALE in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 28/08/2023, dall’AVV_NOTAIO a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contrib alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o rid la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 d 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
La Presi nte