Ricorso inammissibile: quando l’appello è solo una copia
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale articolare motivi specifici e pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda proprio questo: un appello generico e ripetitivo porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire i principi in gioco.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del Codice Penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo principale del suo ricorso verteva su una specifica questione: la mancata sostituzione della pena detentiva con una sanzione meno afflittiva. Si trattava, quindi, di un punto molto tecnico relativo al trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
Nonostante le aspettative dell’imputato, la Corte di Cassazione non è nemmeno entrata nel merito della questione. Con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto giusto o sbagliato negare la sostituzione della pena, ma semplicemente che il modo in cui il ricorso è stato formulato non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che ogni avvocato e cittadino dovrebbe conoscere prima di adire la Suprema Corte.
1. La Mera Ripetitività delle Censure
Il primo motivo di inammissibilità risiedeva nel fatto che il ricorso era “meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito”. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripresentare alla Cassazione gli stessi identici argomenti che erano già stati esaminati e respinti sia in primo grado che in appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ritentare le stesse strategie; il suo ruolo è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti.
2. La Genericità e il Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata
Il secondo e forse più importante motivo è la “genericità” del ricorso. I giudici hanno sottolineato come l’atto di appello non si confrontasse minimamente con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve “dialogare” con la decisione che contesta: deve individuare i passaggi errati, le contraddizioni, le violazioni di legge presenti in quella specifica motivazione e spiegare perché sono sbagliati. Un ricorso che ignora le ragioni del giudice precedente e si limita a esporre una tesi astratta è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito fondamentale: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che va utilizzato con perizia. Presentare un appello che sia una mera fotocopia dei precedenti o che non attacchi specificamente la logica della sentenza impugnata è un esercizio inutile e dannoso. Le conseguenze, infatti, non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Questo caso dimostra che, nel processo penale, la forma è sostanza: un ricorso inammissibile equivale a non aver mai presentato ricorso, con l’aggravio di ulteriori costi.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione sollevata (se le ragioni del ricorrente sono fondate o meno), ma respinge l’atto in via preliminare perché privo dei requisiti di forma e sostanza richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Per quali motivi specifici il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni: primo, perché si limitava a ripetere argomenti già valutati e respinti dai giudici dei gradi precedenti; secondo, perché era generico e non si confrontava criticamente con le specifiche motivazioni della sentenza della Corte d’Appello che si intendeva impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte il cui ricorso viene dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, un fondo statale destinato a programmi di rieducazione e prevenzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2893 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2893 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENATICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. n. 25118/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 c.p.);
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo alla mancata sostituzione della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perché obiettivamente gener rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.