Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16887 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERNA NASCA NOME NOME NOME ORBETELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTAWSSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di lesioni personali lievissime pluriaggravate;
che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta sub specie di violazione di legge e vizio di motivazione – la carenza della motivazione con cui la Corte territoriale ha avallato l’apparato argomentativo posto a fondamento della decisione di primo grado in ordine alla ricostruzione del fatto, è generico poiché fondato su deduzioni che, oltre ad essere prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste, mancano della necessaria correlazione con la decisione impugnata, la quale, invece, rende conto delle ragioni poste a fondamento della ritenuta credibilità della persona offesa nonché dell’attendibilità dei testi;
che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen nonché vizio della motivazione posta a fondamento della condanna per non avere la Corte territoriale correttamente valutato e argomentato in ordine ai motivi di appello relativi alla mancata credibilità della parte civile e al contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnate), così connotandpsi come aspecifico;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello e la carenza di motivazione sul punto, è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti dalla sentenza complessivamente considerata che la stessa sia stata disattesa e non siano proposte deduzioni specifiche sulla decisività di quei rilievi, ove logicamente incompatibili con la decisione adottata, come è nel caso di specie;
che il quarto motivo di ricorso, che deduce carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti e la recidiva contestate, richiesto con specifico motivo di appello sulla base della ritenuta debolezza delle prove circa la colpevolezza dell’imputato, è inammissibile, stante il consolidato principio sancito da questa Corte secondo cui il giudice di secondo grado non ha l’obbligo di esaminare un motivo di appello manifestamente infondato (ex plurimis, Sez. 3, n. 8851 del 25/05/1982, Garraffo, Rv. 155462) – come risulta essere il relativo motivo di gravame, alla luce di quanto in precedenza osservato – di talché, in tema
di ricorso per cassazione, il suo mancato esame non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia e altro, Rv. 256314);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che nulla può essere liquidato per le spese sostenute dalla parte civile perché essa non ha offerto alcun contributo essendosi limitata a richiedere il rigetto dei ricorsi e la conferma della decisione impugnata con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi d’impugnazione proposti (Sez. U. n. 877 del 14 luglio 2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Il Presidente
Così deciso il 27 marzo 2024
Il Consigliere estensore