Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano, ma l’accesso a questa fase è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi possa trasformare un tentativo di difesa in un definitivo ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti essenziali che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi. I primi due motivi contestavano la valutazione della sua responsabilità penale, inclusa la componente soggettiva del reato. Il terzo motivo lamentava la mancata applicazione di una circostanza attenuante specifica per la ricettazione. Infine, il quarto motivo criticava l’eccessività della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La Corte ha ritenuto che nessuno dei quattro motivi presentati fosse idoneo a superare questo vaglio preliminare, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
L’analisi delle motivazioni della Corte è fondamentale per capire gli errori da evitare. Ogni motivo di ricorso è stato respinto per una ragione specifica, che delinea i confini del giudizio di legittimità.
Motivi Generici e Ripetitivi
I primi due motivi sono stati giudicati ‘generici’ e ‘non specifici’. La Corte ha osservato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte in modo motivato dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti; deve, invece, contenere una critica puntuale e specifica al ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice del gravame. Mancando questa ‘correlazione’ tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi del ricorso, quest’ultimo diventa un ricorso inammissibile per difetto di specificità, come previsto dall’art. 591 c.p.p.
Questioni Nuove non Ammesse
Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione di un’attenuante, è stato dichiarato inammissibile per una ragione procedurale diversa ma altrettanto perentoria. La Corte ha rilevato che questa specifica censura non era stata sollevata come motivo d’appello nel giudizio precedente. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di presentare in Cassazione questioni non dedotte in appello. Si tratta di un principio che mira a evitare che il giudizio di legittimità venga utilizzato per introdurre temi nuovi, che avrebbero dovuto essere discussi davanti al giudice di merito.
L’Insindacabilità della Pena
Infine, il quarto motivo sull’eccessività della pena è stato respinto perché la determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti, a meno che la motivazione sulla pena sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso di specie, il motivo è stato anche considerato generico, poiché non indicava con precisione gli elementi su cui si fondava la critica, impedendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale della procedura penale: l’appello alla Corte di Cassazione è un rimedio straordinario, non un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ripetere argomenti già respinti o introdurre questioni nuove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, ossia non criticano specificamente il ragionamento della sentenza impugnata ma si limitano a ripetere argomenti già respinti. Altre cause includono la presentazione di questioni non sollevate nei gradi precedenti o la contestazione di valutazioni di merito, come l’entità della pena, che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
È possibile contestare l’entità della pena inflitta davanti alla Corte di Cassazione?
No, non nel merito. La quantificazione della pena è una valutazione discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) basata sugli artt. 132 e 133 del codice penale. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione su tale punto è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa succede dopo che un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nella sua ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41773 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata dove correttamente il giudice di appello ha indicato gli elementi in base ai quali ritenere pienamente sussistente la responsabilità dell’odierno ricorrente, anche con riferimento all’elemento soggettivo del reato) e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso che denuncia la mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all’art. 648 comma quarto cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;
osservato che il quarto motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, il suddeto motivo risulta, inoltre, generico poiché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente