Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede la formulazione di censure specifiche e pertinenti, che mettano in discussione la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un appello formulato in modo non adeguato porti a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché i motivi generici non trovano accoglimento in sede di legittimità.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a due specifiche doglianze.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su due argomenti principali:
1. Mancata applicazione delle attenuanti generiche: Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel non concedere le circostanze attenuanti generiche, nonostante il comportamento processuale tenuto dall’imputato.
2. Eccessività della pena: Il secondo motivo verteva sulla presunta sproporzione della sanzione penale inflitta, considerata eccessiva rispetto alla gravità dei fatti commessi.
Entrambi i punti miravano a ottenere una revisione del trattamento sanzionatorio, auspicando una pena più mite.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i motivi proposti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla base di principi consolidati in materia di ricorsi di legittimità. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato erano “meramente riproduttivi” di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e validi argomenti di diritto, ma si è limitata a riproporre le stesse questioni già decise, sperando in un diverso esito.
La Corte ha sottolineato che i motivi erano “generici” e “manifestamente infondati”. La genericità risiede nel fatto che non si confrontavano in modo critico e specifico con le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza impugnata. Il giudice di merito, infatti, aveva fornito una motivazione coerente e puntuale sia sulla decisione di non concedere le attenuanti, sia sulla quantificazione della pena. Il ricorso, invece di contestare la legittimità di quel ragionamento, tentava di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale opera esclusivamente in “sede di legittimità”.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare vizi di legge o difetti di motivazione gravi e specifici, non limitarsi a riproporre le medesime argomentazioni già vagliate nei gradi precedenti. La dichiarazione di ricorso inammissibile rappresenta la sanzione processuale per chi non rispetta queste regole, comportando non solo la conferma definitiva della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e si limitavano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare valide questioni di legittimità.
Quali erano le principali argomentazioni del ricorrente?
Il ricorrente lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al suo comportamento processuale e riteneva che la pena inflitta fosse eccessiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37259 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e n. 7 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;
Considerato invero che entrambi i motivi risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al trattamento punitivo: in relazione sia al primo motivo di ricorso riguardante l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche dovuta al comportamento processuale dell’imputato (pag. 7 della sentenza impugnata); sia al secondo motivo di ricorso relativo all’eccessività della pena (pagg. 6-7 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.