Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Rigettati
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano, ma non tutte le impugnazioni vengono esaminate nel merito. Un ricorso inammissibile è un’evenienza tutt’altro che rara, che si verifica quando l’atto presentato non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, analizzando perché un ricorso contro una condanna per ricettazione sia stato respinto senza entrare nel vivo delle questioni.
I Fatti del Caso: dalla Condanna per Ricettazione all’Appello
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a sette distinti motivi di doglianza, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento della condanna.
Analisi del Ricorso Inammissibile e dei Suoi Motivi
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascuno dei sette motivi, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era nel suo complesso inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso contestava la violazione dell’art. 474 c.p. (relativo a prodotti con marchi falsi). La Corte ha subito rilevato come queste argomentazioni non fossero nuove, ma rappresentassero una semplice e pedissequa ripetizione di quanto già esposto e rigettato dalla Corte d’Appello. Un motivo di ricorso in Cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Questa mancanza di specificità ha reso il motivo inammissibile.
L’Illogicità della Motivazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
I motivi dal secondo al quarto denunciavano l’illogicità della motivazione con cui era stata affermata la responsabilità per ricettazione. Anche in questo caso, la Cassazione li ha giudicati manifestamente infondati. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o le prove (come farebbe un giudice di merito), ma di verificare la coerenza logica del ragionamento seguito nella sentenza impugnata. Se la motivazione è adeguata e non presenta palesi contraddizioni, il sindacato della Cassazione si arresta. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente, rendendo le censure infondate.
Attenuanti, Danno Civile e Rinnovazione dell’Istruttoria
Anche gli ultimi tre motivi sono stati respinti:
* Danno alla parte civile (quinto motivo): Ritenuto reiterativo e già correttamente disatteso in appello.
* Mancata concessione delle attenuanti generiche (sesto motivo): La Corte ha specificato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole all’imputato, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti decisivi. La motivazione della Corte d’Appello era esente da illogicità.
* Richiesta di rinnovazione dell’istruttoria (settimo motivo): La richiesta è stata giudicata generica e indeterminata, poiché non indicava con precisione gli elementi che avrebbero dovuto essere riesaminati e la loro rilevanza, violando così i requisiti dell’art. 581 c.p.p.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano, a vario titolo, non consentiti. Essi si risolvevano in una riproposizione di doglianze già esaminate, erano manifestamente infondati o mancavano della necessaria specificità. L’atto di impugnazione ometteva di svolgere la sua funzione tipica, ovvero quella di una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni della decisione appellata. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un importante monito per chi intende impugnare una sentenza in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È indispensabile formulare motivi di ricorso che rispettino i criteri di specificità, che non si limitino a ripetere argomenti già spesi e che si concentrino sui vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) e non sulla ricostruzione dei fatti. In assenza di questi presupposti, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna a ulteriori spese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera ripetizione di argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, se sono manifestamente infondati, o se sono generici e non criticano in modo specifico le ragioni della sentenza impugnata.
Qual è il limite del controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione di una sentenza?
La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove del processo. Il suo controllo si limita a verificare che il ragionamento del giudice di merito sia logico, coerente e non contraddittorio, senza entrare nel merito della correttezza delle conclusioni fattuali.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se ci sono elementi a favore dell’imputato?
No. Per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ritiene decisivi o più rilevanti, senza essere obbligato a prendere in considerazione e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
é
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria difensiva pervenuta in data 24/6/2024, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell’ pen., non è consentito perché fondato su doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dovendosi le stesse considerare non spec soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si contesta l della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione a all’art. 648 cod. pen., denunciando l’illogicità della motivazione, sono manifestame poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le ma esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione h circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomen possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni proces n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074); che la Corte di appello ha reso adeguata motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza imp ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione; considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del danno dalla parte civile e il conseguente risarcimento del danno, non è deducibil reiterativo del motivo già proposto in appello e disatteso dalla Corte d argomentazioni giuridicamente corrette (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); considerato che il sesto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazi circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è ma infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pagg sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, se non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della conc attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal considerato che il settimo motivo di ricorso che contesta il rigetto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è generico per indeterminatezza perc requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quant motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi Corte di Cassazione – copia non ufficiale
alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di i i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente