Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una strategia difensiva precisa e argomentata. Non è sufficiente, infatti, riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce proprio questo punto, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici e ripetitivi. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i requisiti di specificità di un ricorso e quali limiti incontra il sindacato della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La difesa sollevava due questioni principali. La prima contestava la qualificazione giuridica del reato, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nell’inquadrare legalmente la condotta. La seconda, invece, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e genericità, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo: La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Per quanto riguarda la contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ha osservato che il ricorso si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ degli argomenti già dedotti in appello. I giudici di secondo grado avevano, infatti, già risposto puntualmente a tali questioni, fornendo una motivazione adeguata nelle pagine 2-3 della loro sentenza. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può essere una semplice riproposizione di censure già esaminate, ma deve assolvere a una ‘tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’. In altre parole, la difesa deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici, e non limitarsi a ripetere le proprie tesi.
Il Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Corte ha ricordato che la valutazione sulla concessione o meno di tali attenuanti è un giudizio di merito, rimesso alla discrezionalità del giudice. Questo tipo di valutazione non è consentito in sede di legittimità, se non in presenza di una motivazione ‘esente da evidenti illogicità’. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in modo logico e coerente (pagine 4-5 della sentenza). La Cassazione ha inoltre richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può concentrarsi su quelli ritenuti decisivi. Infine, la presenza di una recidiva grave contestata avrebbe comunque impedito la prevalenza delle attenuanti, rendendo la doglianza irrilevante.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. L’inammissibilità del primo motivo deriva dalla violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso è ‘apparente’ e non specifico quando non si confronta criticamente con la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le medesime questioni già decise. Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte riafferma i confini del proprio sindacato: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Le valutazioni discrezionali del giudice, come quella sulle attenuanti generiche, sono insindacabili in Cassazione se sorrette da una motivazione logica e non contraddittoria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione in Cassazione sia redatto in modo specifico e critico. L’avvocato difensore deve analizzare in profondità la motivazione della sentenza d’appello e costruire censure che ne mettano in luce le specifiche falle logiche o giuridiche. Insistere su una generica riproposizione di argomenti già disattesi è una strategia destinata al fallimento. Inoltre, la decisione conferma la difficoltà di ottenere una riforma sul punto delle attenuanti generiche in sede di legittimità, a meno che non si possa dimostrare una palese illogicità nel ragionamento del giudice di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile per genericità dei motivi?
Un ricorso è considerato inammissibile quando i motivi sono una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è affetta da ‘evidenti illogicità’, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Cosa significa che il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi nel negare le attenuanti generiche?
Significa che, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover prendere in considerazione e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30204 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di reato, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito ha adeguatamente motivato circa la correttezza della qualificazione giudica del fatto criminoso alle pagine 2-3 della sentenza impugnata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il conseguente giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagine 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli rite decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tal valutazione, dovendosi, peraltro, osservare, che la prevalenza delle attenuanti invocate non sarebbe stata consentita in presenza della più grave delle recidive contestata;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024.