Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di censure generiche o manifestamente infondate. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questi principi, analizzando un caso relativo al reato di evasione e alla determinazione della pena.
Il Contesto del Ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale.
I Motivi dell’Impugnazione
La persona condannata aveva impugnato la sentenza di secondo grado sollevando due questioni principali:
- Il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra diversi episodi criminosi.
- La determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
L’appellante sosteneva, in sintesi, che i diversi reati fossero legati da un unico disegno criminoso, il che avrebbe dovuto comportare un trattamento sanzionatorio più mite. Contestava inoltre la logica seguita dai giudici nella quantificazione della pena.
La Valutazione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti non validi per un esame nel merito, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione precisa della natura delle censure presentate.
Genericità e Manifesta Infondatezza
Secondo la Suprema Corte, i motivi del ricorso erano “non consentiti dalla legge in sede di legittimità”. Questo significa che le argomentazioni non rientravano tra quelle che la Cassazione è autorizzata a valutare. Nello specifico, le censure erano:
- Generiche: Non contestavano in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse lamentele.
- Manifestamente infondate: Prive di qualsiasi fondamento giuridico evidente.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già fornito una motivazione “logica, coerente e puntuale” su entrambi i punti contestati. I giudici di merito avevano chiaramente spiegato perché non fosse possibile riconoscere il vincolo della continuazione, evidenziando la “mancanza dell’unicità del disegno criminoso”. In altre parole, non era emersa la prova di un piano unitario che legasse i vari reati. Allo stesso modo, per quanto riguarda la pena, la Corte territoriale aveva giustificato la sua decisione, ancorando la sanzione ai minimi edittali, ovvero al livello più basso previsto dalla legge per quel reato. Di fronte a una motivazione così solida e completa, le critiche del ricorrente sono apparse del tutto prive di pregio.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È una sede di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge. Per avere una possibilità di successo, i motivi di ricorso devono essere specifici, tecnicamente validi e devono attaccare le effettive lacune o errori di diritto della sentenza impugnata. Un ricorso basato su critiche generiche o che mira a una nuova valutazione del merito è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono non consentiti dalla legge in sede di legittimità, generici e manifestamente infondati.
Perché nel caso di specie non è stato riconosciuto il vincolo della continuazione?
Non è stato riconosciuto perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sua decisione, valorizzando la mancanza di un’unicità del disegno criminoso che legasse i reati contestati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38687 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MERATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso, presentato in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., sviluppa motivi non consentiti dalla legge sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate;
considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo sia al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, avendo valorizzato la mancanza dell’unicità del disegno criminoso, che all’ulteriore motivo in punto di determinazione della pena, ancorata ai minimi edittali (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/09/2024.