Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Respinge Appelli Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede tecnica, precisione e, soprattutto, specificità. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un atto che non rispetta questi criteri, finendo per essere respinto prima ancora che i giudici ne esaminino il merito. L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di come la genericità delle doglianze porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
Il Caso: Dalla Condanna per Reati Fallimentari al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per un reato previsto dalla Legge Fallimentare, in particolare per l’inosservanza degli obblighi imposti dall’articolo 16, numero 3. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Perugia.
Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso: Due Fronti di Contestazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa davanti alla Suprema Corte su due argomenti principali:
1. Erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione: Si contestava l’affermazione di responsabilità e la valutazione del quadro probatorio, criticando aspetti come il luogo di residenza e la ritualità delle notifiche.
2. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero concesso una riduzione di pena sulla base delle attenuanti generiche, nonostante fossero state richieste.
Entrambi i motivi, tuttavia, sono stati giudicati dalla Corte di Cassazione come palesemente infondati e, soprattutto, non conformi ai requisiti di legge.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali molto precise, che meritano un’attenta analisi per comprendere i limiti dell’impugnazione di legittimità.
Il Primo Motivo: La Genericità che Annulla la Difesa
Il primo motivo di ricorso è stato considerato generico e indeterminato. La Corte ha sottolineato che l’atto si limitava a “reiterare doglianze” già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Invece di confrontarsi criticamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della sentenza impugnata, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse lamentele.
Questo comportamento viola l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone al ricorrente di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Senza questa specificità, il giudice dell’impugnazione non è in grado di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Il Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che spetta ai giudici di primo e secondo grado. Il sindacato della Cassazione è limitato alla legittimità, ovvero a verificare che la decisione sia motivata in modo conforme alla legge (artt. 132 e 133 c.p.) e ai canoni della logica.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano specificato le ragioni per cui non ritenevano di concedere le attenuanti. Pretendere che la Cassazione rivalutasse tali ragioni significa chiedere un nuovo giudizio sul fatto, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando come l’appello mancasse dei requisiti fondamentali di specificità. Il ricorso era una mera riproposizione di argomenti già affrontati e risolti dalla Corte d’Appello, senza indicare nuovi elementi o vizi logici specifici nella sentenza di secondo grado. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la sua funzione non è quella di riesaminare le valutazioni di merito, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione, che in questo caso era stata ritenuta adeguata.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti di Appello
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare un’impugnazione tecnica, specifica e puntuale. Un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte, senza un confronto analitico con la motivazione della decisione che si intende attaccare, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio economico.
Cosa rende un ricorso alla Corte di Cassazione ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione d’appello, viola i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. e porta all’inammissibilità.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la decisione di negare le circostanze attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito la decisione di concedere o negare le attenuanti generiche. Il suo controllo, definito ‘sindacato di legittimità’, si limita a verificare che la decisione del giudice di merito sia motivata in modo logico e conforme alla legge (in base agli artt. 132 e 133 del codice penale). Se la motivazione esiste ed è coerente, la Corte non può intervenire.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14135 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14135 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 220 L. Fall. inerente all’inosservanza degli obblighi imposti dall’art. 16 n. 3 della Legge Fallimentare;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta – anche con riguardo alle verifiche svolte, sia dal curatore che dall’A.G. ,in merito al luogo di residenza dell’imputato e alla ritualità della notifica effettuata a mani di familiare convivente – si limita reiterare doglianza alle quali la Corte di appello ha già correttamente replicato, senza indicare gli elementi che sono alla base del!a censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per come è formulato, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale specificava (pag. 6) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d’altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
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Il consigliere estensore
DEPO’31TATA