Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35131 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35131 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIETI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/10/2024 del TRIBUNALE di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria della difesa dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria della difesa della parte civile, che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
L’impugnato provvedimento ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice di pace di Rieti che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per i reati di invasione di un terreno e per il reato di minaccia, assolvendolo dal primo e riducendo conseguentemente la sanzione pecuniaria complessiva.
Presentando ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha formulato i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condizione di procedibilità della querela, presentata oltre il termine previsto dalla legge o comunque in condizioni tali (per la genericità dei riferimenti temporali) da non poter determinare il termine finale per la presentazione della querela;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinatezza dell’accusa, con conseguente nullità della sentenza per tale profilo;
violazione di legge (art. 606 lett. c in relazione agli artt. 511, 513 e 514 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione (art. 6060, lett. e, cod. proc. pen.).
Si contesta – e la contestazione viene riportata, nel tentativo di assicurarne la comprensione, per nulla immediata – per aver il giudice giudicato “su un elemento diverso del fatto contestato quale è la data dell’accaduto e non valutare un elemento (la querela ) acquisita al dibattimento anche per tale espressa finalità di valutarne la tempestività in relazione al contenuto assertivo della stessa” (pg. 19);
violazione di legge per mutamento del fatto contestato;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto.
CONSIDERATO IL DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto formula motivi generici, manifestamente infondati e, per alcuni profili, non consentiti.
Innanzitutto, il primo ed il secondo motivo sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione al 591 lett. c) c.p.p.: come emerge dall’esame dell’atto di appello, i predetti motivi costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, del cahler de doléances presentato alla Corte d’appello, ed in particolare delle pagine 6, dalla parola ‘EVIDENIZNDOSI’ (grassetto, maiuscolo ed errori nell’originale) a pg. 9 (in fondo).
Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p. comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica
argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).
2.1 D’altro canto, che l’individuazione del termine a quo per la presentazione della querela costituisca oggetto di un accertamento di fatto, sottratto al giudizio della Corte di legittimità, se si manifesta in una motivazione logica e priva di contraddizioni, è jus receptum di questa Corte (ex multis, Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438 – 02; Sez. 3, n. 35767 del 21/04/2017, Galizia, Rv. 271245 – 01: è irrilevante che in tali pronunce il motivo fosse stato proposto per la prima volta in Cassazione, essendovi eadem ratio in relazione al profilo qualificante del presente caso, costituito dalla natura fattuale del giudizio), che questo Collegio non intende contestare, poiché in linea con la posizione ordinamentale della Cassazione quale giudice di legittimità, e non del fatto.
La valutazione del Tribunale, che ha individuato nella metà di maggio del 2019 la data commissi delicti, per trarne la conclusione della tempestività della presentazione della querela, è quindi immune da critiche in questa sede, essendo stata condotta sulla base delle emergenze e del collegamento temporale tra la apposizione del lucchetto per precludere alla parte offesa l’accesso al fondo e la minaccia (cfr. pg . 4).
3 A cascata, van dichiarate manifestamente infondati e non consentiti i motivi che ‘girano’ intorno allo stesso tema, deducendo genericità del capo di imputazione, mutamento del fatto, mancata corrispondenza tra fatto e condanna.
Si tratta di argomentazioni prive di pregio giuridico, formulate con argomentazioni di cui è talora perfino difficile comprendere il significato (cfr. quanto sopra considerato sul terzo motivo).
Vediamole singolarmente.
3.1 L’indeterminatezza dell’accusa (secondo motivo) non sussiste.
Il riferimento temporale alla data anteriore e prossima a 10 maggio 2019, cioè contenuto in pochi giorni prima della data indicata, non può ragionevolmente essere la premessa del dedotto vulnus difensivo per impossibilità di munirsi di un alibi (questa l’argomentazione addotta). Si tratta infatti di una finestra temporale assai contenuta, tanto, che la difesa non si confronta nemmeno con essa, oi aj , e preferendo focalizzare~~avverso la locuzione “alcuni mesi fa” che non ha alcun riscontro nell’imputazione e che, come giustamente evidenziato nella sentenza impugnata (pg. 4), si rinviene solamente in un atto (la querela) non utilizzabile perché non utilizzato per eventuali contestazioni nel corso dell’escussione del querelante.
Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo il quale non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria un’indicazione assolutamente dettagliata dell’imputazione stessa (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239758; Sez. F. n. 43481 del 07/08/2012, NOME, Rv. 253582; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, COGNOME, Rv. 258948 – 01, che ha escluso la genericità o l’indeterminatezza di una imputazione per il delitto di violenza privata che faceva riferimento al concorso dell’imputato con persone non identificate, in luoghi non tutti determinati e in tempi individuati con l’espressione “fino al “; da ultimo, Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023 (dep. 2024), P, Rv. 286023 – 01, che ha ritenuto compatibile con il pieno esercizio del diritto di difesa l’accusa, contenuta in un capo di imputazione, che faceva riferimento ad un ambito temporale superiore ai venti giorni).
Il Tribunale di Rieti, in relazione ad una imputazione ‘aperta’ (secondo l’espressione utilizzata in sentenza) ma circoscritta a pochi giorni collocati nella prima decade di maggio del 2019, ha correttamente ritenuto che il grado di determinatezza del capo d’accusa fosse del tutto compatibile con il pieno esercizio del diritto di difesa.
Per contro, non coglie nel segno la citazione giurisprudenziale che si rinviene nel ricorso a pg. 14 (Sez. 5, n. 30797 del 04/02/2013, Gentile, Rv. 255770 – 01) che nega al giudice di pace il potere, riservato al pubblico ministero, di ‘selezionare’, ai fini della ricostruzione del fatto e della formulazione del capo d imputazione da notificare all’imputato, dei fatti come emergenti dal fascicolo o da altre fonti di cognizione. Non è questa l’operazione effettuata dal giudice del Tribunale di Rieti, che si è limitata, sulla base del dato emerso dal dibattimento, a confermare la corrispondenza all’accusa, formulata nei termini (a loro volta ritenuti corretti) sopra descritti.
3.2 II terzo motivo d’appello, al limite del comprensibile, pare contestare sotto un ulteriore profilo la decisione del Tribunale di Rieti. In particolare, pare dedursi il mancato utilizzo del contenuto della querela, che pure era stata acquisita ai fini della valutazione delle questioni preliminari dalla difesa dell’imputato (cioè, in altr parole, della tempestività della querela e della genericità dell’accusa).
Tuttavia, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 1068 del 28/09/2022 (dep. 2023), Francolini, Rv. 283982 – 01) dalle regole d’ingresso degli atti nel fascicolo per il dibattimento, che il codice di rito ti distinto dal fascicolo del pubblico ministero, consegue l’inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova che a quelle regole non si conformi *(“coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtù dei quali il giudice non può
utilizzare prove, pure assunte secundum legem, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l’art. 526 cod. proc. pen., con i correlati divieti di lettura di cui all’art. 514 stesso codice”: cfr. già Sez. U, del 21 giugno 2000, COGNOME, Rv. 216246 – 01; cfr. pure Sez. 3, n. 882 del 9 giugno 2017 – dep. 2018, Bellissimo, RV. 272258 – 01).
Infatti: (i) a mente degli artt. 431, comma 1, lett. a), e 511 cod. proc. pen., la querela -salvo che le parti vi consentano, cosa diversa dalla non opposizione allegata dalla difesa a pg. 18 del ricorso, trattandosi di atto comunque acquisibile ai fini della valutazione della procedibilità, come avvenuto nel caso di specie- può essere inclusa nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini del procedibilità dell’azione penale (cfr. Sez. 5, n. 21655 del 16 febbraio 2018, Cosentino, Rv 273167 – 01, e Sez. 5, n. 51711 del 6 ottobre 2014, Lamelza, Rv. 261735 – 01); ed essa non rientra nel novero dei verbali degli atti irripetibili contemplati invece dall’art. 431, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.;
(ii) il contenuto della querela può legittimamente essere utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa quale aiuto alla memoria ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen. quando sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero (cfr. Sez. 2, n. 16026 del 12 febbraio 2020, Sorrentino, Rv. 279226-01);
(iii) nella specie, non rileva e non ricorre il caso “in cui per circostanze o fatti imprevedibili, risulta impossibile la testimonianza dell’autore della denunciaquerela”, ipotesi in cui “la lettura è consentita ai sensi dell’art 512 cod. proc. pen. anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova” (cfr. Sez. 5, n. 21665/2018 e Sez. 5, n. 51711/2014, sopra compiutamente citate) atteso che la persona offesa ha deposto in giudizio.
In conclusione, la pretesa di utilizzare la querela, acquisita per uno specifico fine, oltre i confini consentiti, non corrisponde alla corretta lettura del sistem normativo, nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo, che lamenta la violazione degli art. 511, 513 e 514 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.
3.3 Ancora, in relazione ai motivi di carattere preliminare e processuale, manifestamente infondata è pure la deduzione della immutazione del fatto, che il giudice, confermando la ricostruzione della vicenda, come avvenuta appena prima del 10 maggio 2019, ha semplicemente definito con maggior precisione, senza mutare la sostanza dell’accusa.
Infine, non consentito e comunque manifestamente infondato è l’ultimo motivo, incentrato sulla “omessa ed erronea valutazione delle prove” e sulla
“formale inosservanza dei canoni normativi di valutazione della prova di cui agli art. 192 comma 1, 2 cpp” (pg. 20 del ricorso).
Si tratta, all’evidenza, del pur(troppo) ricorrente motivo ‘fattuale’, cioè teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimit diretto alla riproposizione pedissequa della versione difensiva perché incapace di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che ‘sposti’ l’oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta – e non ‘mera’ o ‘semplice’ o ‘sola’ – illogicità); paradigmatica, in ta senso, è la enfatica, quanto errata, evocazione, della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limit all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) ovvero c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 – 04). Paradigmatica, altresì, della confusione concettuale sul punto, il riferimento, nella rubrica del motivo (pg. 20) dei tre vizi di motivazione alla lettera d) dell’art. 60 cod. proc. pen., anziché alla lettera e).
In ogni caso, in nessun passaggio delle dodici pagine di cui è costituito il motivo, viene menzionato uno dei tre parametri dettati dall’art. 606, lett. e). cod. proc. pen., attraverso i quali è possibile ‘aggredire’, in sede di legittimità, motivazione di un provvedimento giudiziario. Piuttosto, la sentenza viene contestata in relazione al valore ed al significato attribuito alle prove, nonché alla attendibilità (contestata) della persona offesa. Il ricorrente mira per questa via ad ottenere un nuovo giudizio sul fatto, riproponendo la propria versione; ma siamo in presenza di un duplice conforme apprezzamento di merito sul punto, sorretto sia in primo che in secondo grado da motivazioni particolarmente approfondite. Come ripetutamente avvertito, non è compito della Corte di legittimità scegliere la ricostruzione dei fatti più plausibile. Quando il giudice del merito ha espresso il proprio apprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibili nel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi ind dall’art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto e struttura.
Per tali ragioni, il motivo, strutturato su argomenti che esulano da quelli indicati nel primo comma dell’art. 606, cod. proc. pen., non è consentito, in base al disposto del successivo comma 3.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata. Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all’invio della nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore
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La Presidente