Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando un appello viene presentato alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza precedente. È fondamentale che i motivi siano chiari, precisi e strettamente legati alle argomentazioni del giudice. Un recente provvedimento della Suprema Corte, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, ci offre un’occasione preziosa per approfondire i requisiti di specificità richiesti dalla legge e le conseguenze della loro violazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per reati fallimentari, specificamente per fatti commessi nell’agosto del 2011. La Corte di Appello di Ancona aveva confermato la condanna, spingendo l’imputato a presentare ricorso per Cassazione attraverso il suo difensore, basandosi su due distinti motivi di impugnazione.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi sollevati dalla difesa, giungendo per entrambi a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: Genericità e Argomentazioni Astratte
Il primo motivo di ricorso contestava sia la dichiarazione di responsabilità dell’imputato sia la determinazione della pena. Tuttavia, la Corte ha rilevato una “conclamata indeterminatezza ed aspecificità” delle argomentazioni. In pratica, la difesa aveva presentato doglianze del tutto astratte, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza d’appello.
La Cassazione ha sottolineato che non è possibile, in sede di legittimità, limitarsi a mere lamentele sui fatti o introdurre rilievi mai sollevati nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso deve individuare con precisione il vizio logico o giuridico della sentenza impugnata, non trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il Secondo Motivo: Richiesta di Rinvio Tardiva e Non Documentata
Il secondo motivo lamentava la violazione di norme procedurali, in particolare il mancato accoglimento di una richiesta di rinvio di un’udienza del primo grado per “legittimo impedimento” del difensore. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato inammissibile perché “assertivo ed aspecifico”.
La Corte ha verificato, accedendo direttamente agli atti processuali, che la richiesta di rinvio era stata avanzata solo due giorni prima dell’udienza e, soprattutto, non era supportata da alcuna documentazione che provasse l’effettivo impedimento del legale. La Corte di merito aveva quindi legittimamente respinto la richiesta, e la Cassazione ha confermato la correttezza di tale decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione delle sentenze, non un’occasione per riesaminare i fatti. Per questo motivo, la legge impone un onere di specificità: chi ricorre deve indicare chiaramente quali punti della decisione impugna e per quali ragioni giuridiche.
In questo caso, entrambi i motivi mancavano di questo requisito essenziale. Erano formulati in modo vago, senza un confronto puntuale con le argomentazioni della Corte d’Appello, rendendo di fatto impossibile per la Cassazione svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è la sanzione processuale prevista per chi abusa dello strumento dell’impugnazione con motivi palesemente infondati.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale della tecnica redazionale nel preparare un ricorso per Cassazione. Le argomentazioni devono essere precise, pertinenti e autosufficienti. Ogni critica alla sentenza impugnata deve essere supportata da riferimenti concreti al testo della stessa e da solide basi giuridiche. La genericità e l’astrattezza conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di aggravare la posizione del ricorrente con l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, astratti e privi di un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata. Mancavano, quindi, del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore era valida?
No, la richiesta non è stata considerata valida. La Corte ha stabilito che era stata presentata in ritardo (solo due giorni prima dell’udienza) e, aspetto decisivo, non era accompagnata da alcuna documentazione che provasse l’effettivo e concomitante impegno professionale del legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10544 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10544 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, nn.1 e 2, e 223, comma 1, L.F. (fatto commesso in Fermo il 2 agosto 2011);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia in punto di dichiarazione di responsabilità dell’imputato che di determinazione del trattamento sanzionatorio (ivi compresa la concessione del benefico della non menzione), è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentella concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), e non consentito in questa sede, giacché affidato a mere doglianze in fatto ovvero a rilievi ined (quali quelli sul trattamento sanzionatorio, che non risultano dall’incontestata sintesi dei mo di appello);
che il secondo motivo, che lamenta violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc pen. e vizio di motivazione, è affidato a deduzioni parimenti assertive ed aspecifiche, in quant sviluppate tramite argomentazioni prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato la legittimità del mancato accoglimento – in primo grado – della richiesta difensiva rinvio dell’udienza del 20/11/2019, per legittimo impedimento da concomitante impegno professionale, peraltro avanzata soltanto in data 18/11/2019, in quanto non documentata: rilievo, questo, confermato da questa Corte, che tramite diretto accesso all’atto processuale, come imposto dalla natura del vizio dedotto, ha riscontrato quanto affermato dai giudici di merito);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.