Ricorso inammissibile: quando la genericità dei motivi porta alla condanna
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 28795/2024 offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per l’imputato. Il caso in esame, relativo a un’accusa di appropriazione indebita, dimostra come la mancanza di specificità e chiarezza nei motivi di appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, confermando la decisione impugnata.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile nei primi due gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente censurava la motivazione della sentenza in punto di dichiarazione di responsabilità, ritenendola generica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha riesaminato la colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità. La Corte ha ritenuto che l’atto di impugnazione fosse privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale della decisione risiede nella genericità e indeterminatezza del motivo di ricorso. Secondo i giudici, l’appello era stato formulato in maniera vaga, limitandosi a criticare la motivazione della sentenza impugnata senza però indicare gli elementi specifici che ne dimostrassero l’illogicità o la carenza. L’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale richiede, infatti, che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha permesso al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. La Corte ha inoltre sottolineato come la responsabilità dell’imputato fosse stata confermata anche sulla base di una ‘copiosa documentazione in atti’, circostanza completamente ignorata nel motivo di ricorso. Questa omissione ha ulteriormente rafforzato il carattere generico dell’impugnazione, rendendola un mero atto di dissenso non argomentato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del diritto processuale: un ricorso, per essere efficace, deve essere specifico, puntuale e autosufficiente. Non basta affermare che una sentenza sia sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente il perché, confrontandosi criticamente con la motivazione del giudice e con le prove emerse nel processo. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori spese. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: la precisione e la completezza nell’articolazione dei motivi di impugnazione sono requisiti non negoziabili per accedere al giudizio di legittimità.
Cosa rende un ricorso in Cassazione ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando critica la motivazione di una sentenza senza indicare gli elementi specifici che sono alla base della doglianza, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
L’omissione di elementi probatori nel ricorso ha influito sulla decisione?
Sì, la Corte ha rilevato che la responsabilità dell’imputato era stata confermata anche sulla base di una ‘copiosa documentazione in atti’, una circostanza che il ricorrente ha completamente ignorato nel suo motivo di ricorso, rendendo la sua impugnazione ancora più generica e debole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, che censura la motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della doglianza formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (per tutte v. Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112);
rilevato che la responsabilità dell’imputato è stata confermata anche sulla base della “copiosa documentazione in atti”, circostanza obliterata nel (genericissimo) motivo di ricorso;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.