Ricorso inammissibile per genericità: l’importanza della specificità dei motivi
Quando si presenta un’impugnazione avverso una sentenza, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici rispetto alla decisione che si intende contestare. Un ricorso inammissibile è la diretta conseguenza di un atto che manca di queste caratteristiche, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame offre un esempio emblematico di come la genericità delle argomentazioni difensive porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I fatti del processo
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La decisione di primo grado era stata confermata dalla Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto provata la responsabilità dell’imputato. La Corte territoriale aveva fondato la propria motivazione su argomentazioni logiche e basate su massime di esperienza, confermando così il giudizio di colpevolezza. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
La valutazione di un ricorso inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha rilevato un vizio insanabile: la totale genericità dei motivi proposti. Il difensore, infatti, si era limitato a contestare la sentenza d’appello in modo del tutto astratto, senza alcun riferimento specifico alla fattispecie concreta. Non venivano mosse critiche puntuali né al contenuto delle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, né alle prove valutate dai giudici di merito. In sostanza, il ricorso non dialogava con la decisione della Corte d’Appello, ma si presentava come un atto slegato dal contesto processuale.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito. I giudici hanno sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era stata sviluppata senza incorrere in manifeste illogicità e sulla base di pertinenti massime di esperienza. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto formulare censure specifiche, evidenziando le presunte falle logiche o gli errori di valutazione. Poiché ciò non è avvenuto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva di fondamento.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto a una sentenza; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e dettagliate, che si confrontino direttamente con le ragioni esposte dal giudice. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun effetto utile per la difesa, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e tecnicamente ineccepibili, che affrontino punto per punto le motivazioni della sentenza che si intende riformare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la sentenza in modo del tutto generico, senza alcun riferimento specifico ai fatti del caso (la fattispecie concreta) o alle argomentazioni contenute nella decisione della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3961 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3961 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contesta del tutto genericamente, senza alcun riferimento alla fattispecie concreta o al contenuto delle argomentazioni sviluppate nella sentenza, la motivazione con la quale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità. la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato ex art. 385 cod. pen. ;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il PNsidente