Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Richiede Specificità nei Motivi di Appello
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile è uno degli ostacoli più comuni e insidiosi, capace di vanificare le ragioni di un imputato prima ancora che vengano discusse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello possa portare a una secca dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che fondava il giudizio di responsabilità a suo carico.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 settembre 2025, ha dichiarato il ricorso proposto dall’imputato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione – ovvero, se l’imputato fosse o meno colpevole – ma si è fermata a un gradino prima, valutando la stessa struttura dell’atto di impugnazione. Oltre a confermare la condanna, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
La Corte ha rilevato che il ricorso in esame era generico. In altre parole, si limitava a contestare la motivazione della sentenza d’appello senza però indicare quali fossero, nel concreto, gli elementi che rendevano errata o illogica tale motivazione. Di fronte a una sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, l’atto di impugnazione non ha fornito alla Cassazione gli strumenti per:
1. Individuare i rilievi mossi: Non era chiaro quale parte specifica della motivazione fosse contestata e perché.
2. Esercitare il proprio sindacato: Senza una critica puntuale, il giudice dell’impugnazione non può valutare la fondatezza della censura.
La Corte ha rafforzato la propria decisione richiamando una consolidata giurisprudenza, secondo cui un ricorso è inammissibile quando non consente al giudice di individuare con precisione le questioni sollevate. Non è sufficiente una critica generica e astratta; è necessario un confronto puntuale e argomentato con la decisione impugnata.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nell’Atto di Appello
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque operi nel diritto penale: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede massima precisione e specificità. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un mero formalismo, ma una sanzione per un atto che non rispetta i requisiti minimi per avviare un serio contraddittorio giudiziario.
Le implicazioni pratiche sono chiare: un ricorso generico non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche un aggravio di costi per l’imputato. Per la difesa, ciò significa che ogni motivo di appello deve essere meticolosamente costruito, indicando chiaramente le parti della sentenza che si contestano, le norme che si ritengono violate e le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della propria tesi. Solo così si può sperare di superare il vaglio di ammissibilità e ottenere una revisione nel merito della propria posizione.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso specifico in cui è risultato generico e non ha specificato in modo puntuale i motivi di contestazione contro la sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per motivi di ricorso ‘generici’?
Si intendono motivi che si limitano a una critica generale della sentenza senza indicare gli elementi specifici e le ragioni di diritto o di fatto che la sorreggono. Un ricorso generico non permette al giudice di comprendere quali parti della decisione precedente sono contestate e perché, impedendogli di esercitare la sua funzione di controllo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza di condanna, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di tentato furto in abitazione aggravat
Considerato che il ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta alla base de giudizio di responsabilità – è inammissibile, in quanto generico e, quindi, privo dei requ prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione sentenza impugnata logicamente corretta, esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi esercitare il proprio sindacato (v. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608 – 01 Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME, n. m.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore
Il esìdente