Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Merito Bloccano l’Accesso alla Cassazione
L’ordinanza n. 18230 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Quando un imputato presenta un ricorso basato su censure che richiedono una nuova valutazione dei fatti, il risultato è quasi sempre un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire perché.
I Fatti del Processo
La vicenda ha origine da una sentenza del Tribunale di Firenze, che dichiarava un soggetto responsabile di un reato previsto dagli artt. 110 del codice penale e dalla legge 349/1991, condannandolo alla pena di 1.500,00 euro di ammenda. Insoddisfatto della decisione, l’imputato proponeva appello. Tuttavia, per le regole processuali, tale impugnazione veniva convertita in un ricorso per cassazione.
Le Doglianze Presentate dall’Imputato
Il ricorrente articolava cinque motivi di impugnazione:
1. I primi tre motivi: contestavano direttamente l’affermazione di responsabilità, cercando di rimettere in discussione la valutazione delle prove fatta dal giudice di primo grado.
2. Il quarto motivo: censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il quinto motivo: criticava il diniego della sospensione condizionale della pena e degli altri benefici di legge.
Come si può notare, tutti i motivi miravano a ottenere una revisione della decisione del Tribunale non su questioni di diritto, ma su aspetti prettamente valutativi.
La Decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La decisione si fonda su un caposaldo della procedura penale: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del merito. Il suo compito non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e non contraddittorio la loro decisione.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni dell’inammissibilità. Innanzitutto, ha chiarito che la conversione di un appello in ricorso per cassazione, prevista dall’art. 568, comma 5, del codice di procedura penale, determina unicamente il trasferimento del procedimento al giudice competente, ma non modifica le regole del giudizio. L’atto di impugnazione, anche se originariamente proposto come appello, deve possedere i requisiti di forma e di sostanza propri del ricorso per cassazione.
Nel caso specifico, i primi tre motivi erano chiaramente “censure di merito”. Essi chiedevano alla Corte di rivalutare il compendio probatorio, un’attività preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno ribadito che non possono sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Anche il quarto e il quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili per la stessa ragione. La decisione di concedere o negare le attenuanti generiche o la sospensione condizionale della pena è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito. Tale decisione può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso in esame, il Tribunale aveva adeguatamente motivato il suo diniego, evidenziando l’assenza di elementi positivi e la presenza di una prognosi negativa sul pericolo di recidiva, rendendo la scelta insindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ci ricorda una lezione cruciale per chiunque affronti un processo penale: la strategia difensiva deve essere calibrata sul tipo di giudizio che si sta affrontando. Proporre un ricorso per cassazione basato esclusivamente su una diversa lettura dei fatti è una strada destinata al fallimento. Non solo il ricorso verrà dichiarato inammissibile, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al versamento di tremila euro. La difesa in Cassazione deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, unici argomenti che possono trovare ascolto presso la Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi proposti erano “censure di merito”, ossia chiedevano alla Corte una nuova valutazione delle prove e delle decisioni discrezionali del giudice di primo grado, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Cosa comporta la conversione di un appello in ricorso per cassazione?
La conversione comporta il trasferimento automatico del procedimento dinanzi al giudice competente (la Corte di Cassazione), ma non modifica la natura e i requisiti del giudizio. L’atto di impugnazione deve quindi rispettare le rigide regole formali e sostanziali previste per il ricorso per cassazione, concentrandosi su errori di diritto e non su questioni di fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, essendo stata ravvisata una colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18230 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18230 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza pronunciata in data 06/12/2022, il Tribunale di Firenze dichiarava l’attuale ricorrente responsabile del reato di cui agli ar cod.pen. ,11 comma 3 lett. f) e 30 legge 349/1991 e lo condannava alla pena euro 1.500,00 di ammenda.
Rilevato che l’imputato ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione, con il quale, articola cinque motivi: con i primi tre motivi ce l’affermazione di responsabilità; con il quarto motivo censura il dinieg applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche; con il quinto motivo cens la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dei benefici legge.
Ritenuto che i primi tre motivi sono inammissibili.
L’impugnazione proposta come appello, riqualificata come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 568 comma 5 cod.proc.pen., sulla base del princ di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento d procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l’atto convertit deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazio avrebbe dovuto essere proposta (ex multis, Sez.3, n.26905 del 22/04/2004, Rv.228729; Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999, Rv. 213835).
Nella, specie, i motivi hanno ad oggetto esclusivamente censure di merito mosse all’impugnata sentenza, riguardanti la rivalutazione dei compendi probatorio, censure non proponibili in sede di legittimità.
Ritenuto che il quarto ed il quinto sono, del pari inammissibili perché vol a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzioNOMErio, benchè sorrett motivazione congrua e non manifestamente illogica, insindacabile in sede d legittimità (cfr. p 5, ove di rimarca l’assenza di elementi positivi per l’appli RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e le modalità del fatto quale elem determinante una prognosi negativa in ordine al pericolo di recidiva, incompatib con la concessione del beneficio).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma d euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende, non potendosi escludere profil di colpa nella proposizione del ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE s processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024