Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
Presentare un’impugnazione in ambito penale richiede precisione e un’analisi critica puntuale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi di censura generici. L’ordinanza in esame offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti essenziali di un atto di impugnazione efficace, sottolineando come la mera riproposizione di doglianze già formulate non sia sufficiente per ottenere un riesame nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per reati in materia di stupefacenti, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto colpevole di violazioni previste dal Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), decideva di presentare ricorso per cassazione. Le sue censure si concentravano su un presunto vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, in particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che i motivi presentati dalla difesa non superassero il vaglio di ammissibilità, in quanto privi della necessaria specificità. L’impugnazione, infatti, non si confrontava criticamente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello, limitandosi a una contestazione generica e apparente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità che Conduce al Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità dei motivi di ricorso. La Corte ha evidenziato come l’atto di impugnazione non possa essere una mera riproposizione delle lamentele già esposte in appello, ma debba contenere un’analisi critica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Citando precedenti giurisprudenziali consolidati, la Cassazione ha ricordato che l’appellante (e, per estensione, il ricorrente in cassazione) ha l’onere di indicare specificamente le parti della decisione che contesta e di esporre in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della propria tesi. In assenza di questo confronto critico, il ricorso si qualifica come generico e, pertanto, inammissibile.
Il Trattamento Sanzionatorio e l’Onere Motivazionale
Un altro punto toccato dalla Corte riguarda la determinazione della pena. I giudici hanno osservato che, in ogni caso, la pena inflitta all’imputato era inferiore alla “misura media edittale”, ovvero al punto intermedio della forbice di pena prevista dalla legge per quel reato. Questo dettaglio è rilevante perché, secondo la giurisprudenza, quando il giudice si mantiene al di sotto di tale soglia, l’onere di motivare la scelta della pena è meno stringente. Poiché il ricorso si confrontava solo apparentemente con la motivazione della Corte territoriale, e dato che la pena era comunque contenuta, anche sotto questo profilo le censure sono state ritenute infondate.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame rappresenta un monito importante per la prassi legale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima specificità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza, ma è necessario “smontare” punto per punto la motivazione del giudice, evidenziandone le presunte fallacie logiche o gli errori di diritto. Questa pronuncia conferma che il sistema delle impugnazioni non è un’arena per ripetere all’infinito le proprie ragioni, ma un meccanismo di controllo che richiede argomentazioni mirate e pertinenti. La difesa deve quindi concentrarsi su un dialogo critico e costruttivo con la decisione che intende contestare, pena l’impossibilità di accedere a un giudizio di merito e la condanna a ulteriori spese.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di censura erano generici e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata dalla Corte d’Appello.
Cosa ha osservato la Corte riguardo alla pena applicata all’imputato?
La Corte ha rilevato che la pena irrogata, pur essendo oggetto di contestazione, era comunque inferiore alla misura media edittale prevista dalla legge, riducendo così l’onere motivazionale del giudice nel giustificare la sua entità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 21/08/1964
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 28 aprile 2022 all’esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Vibo Valentia, che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in San Calogero il 1 agosto 2021;
considerato che i motivi di censura (vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e in generale al trattamento sanzionatorio) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
rilevato che la pena irrogata, ferma restando la motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale il ricorso si confronta solo apparentemente, è comunque inferiore alla misura media edittale (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente