Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Rientra nel Merito
L’esito di un processo non sempre si conclude con l’appello. Spesso, la parola fine viene scritta dalla Corte di Cassazione, il cui ruolo, però, non è quello di un terzo grado di giudizio sui fatti. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente i limiti di questo tipo di impugnazione, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme perché.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione sia in primo grado che in appello. Non accettando la decisione, l’imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, contestando il giudizio sulla sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione, fermando subito la corsa del ricorso. La motivazione è chiara e si basa su principi fondamentali della procedura penale. I giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso inammissibile per tre ragioni principali.
1. Mera Ripetizione di Censure Già Valutate
In primo luogo, il ricorso non presentava argomenti nuovi. Era, di fatto, una semplice riproposizione delle stesse obiezioni già sollevate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione non serve a ridiscutere all’infinito le stesse questioni.
2. Richiesta di una Nuova Valutazione delle Prove
Il secondo punto, strettamente collegato al primo, è cruciale. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove (testimonianze, documenti, etc.) per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo è un compito che non spetta alla Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di “legittimità”, non di “merito”: il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non stabilire come si sono svolti i fatti.
3. Genericità Oggettiva dei Motivi
Infine, il ricorso è stato giudicato “obiettivamente generico”. Non contestava in modo specifico e puntuale le argomentazioni contenute nelle sentenze precedenti, in particolare in quella di primo grado. Un ricorso efficace deve “dialogare” con la sentenza che impugna, smontandone il ragionamento giuridico punto per punto. Limitarsi a una critica generale, senza un confronto diretto con le motivazioni dei giudici, rende l’atto inefficace e, appunto, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del giudizio di Cassazione. Per accedere a questo ultimo grado di giudizio, non è sufficiente essere insoddisfatti della sentenza. È necessario indicare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della decisione impugnata. Il ricorso in esame, invece di fare ciò, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni fattuali, chiedendo implicitamente un terzo giudizio sui fatti, che la legge non consente. La genericità e la ripetitività dei motivi hanno quindi portato a una declaratoria di inammissibilità, che ha impedito alla Corte di esaminare la fondatezza delle accuse.
Conclusioni
La decisione è un monito importante: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato con precisione. Non è un’ulteriore opportunità per ridiscutere i fatti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di un’ulteriore sanzione economica a carico del ricorrente, pari in questo caso a 3.000 euro, oltre al pagamento delle spese processuali. Questo caso evidenzia l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, capace di individuare reali vizi di legittimità anziché tentare infruttuosamente di ottenere una nuova valutazione del merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati, erano oggettivamente generici e chiedevano una nuova valutazione delle prove, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No. Come chiarito dall’ordinanza, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti, non riesaminare le prove per ricostruire i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32969 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTANISSETTA il 28/04/1995
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8497/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censur già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volto a sollecitare u diversa valutazione delle prove, e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto alla motiva della sentenza impugnata e di quella di primo grado / con la quale non si confronta (cfr., soprattutto pagg. 4-5 sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.