Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23279 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23279 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VERONA il 20/03/1969
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione i ordine all’affermazione di responsabilità per plurimi episodi di estorsione, n consentito poiché, oltre ad essere reiterativo di doglianze già adeguatamen disattese nell’impugnata sentenza, è privo di specificità in quanto non si confr con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di me alle pagg. 10-12 della sentenza impugnata, dove si indica la sussistenza de elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 629 cod. pen., con part riferimento all’elemento della minaccia, ritenuto erroneamente assente nel ricor in esame. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il qual mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la su genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudi censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
considerato, inoltre, che il suddetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione d fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di m il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le r del suo convincimento;
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’esigua riduzione della pena, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidat della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumen ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltr per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare, pag. 13 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.