Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità dei Motivi Porta al Rigetto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla procedura penale, sottolineando i requisiti fondamentali affinché un’impugnazione possa essere esaminata nel merito. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato contro una condanna per bancarotta fraudolenta, giudicato ricorso inammissibile a causa della sua manifesta infondatezza e genericità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per capire quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Un imprenditore, già condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta fraudolenta, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: la presunta violazione del diritto di difesa. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di sanzionare il mancato rispetto, da parte del perito d’ufficio, del termine assegnato per il deposito della sua relazione tecnica. Questo ritardo, a suo dire, avrebbe compromesso la possibilità per la difesa di preparare un’adeguata contro-argomentazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su diverse ragioni, tutte riconducibili alla mancanza dei requisiti essenziali previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, non solo la condanna è stata confermata, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono un vero e proprio manuale sui requisiti di un ricorso efficace.
In primo luogo, i giudici hanno etichettato il motivo di ricorso come “genericamente confezionato”. L’appello, infatti, non indicava in modo specifico quali elementi concreti fossero stati trascurati o come il presunto ritardo avesse effettivamente impedito l’esercizio del diritto di difesa. In pratica, si trattava di una doglianza astratta, incapace di mettere il giudice nelle condizioni di valutare la fondatezza della critica.
In secondo luogo, la Corte ha osservato che le argomentazioni non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione deve assolvere a una funzione critica specifica contro la sentenza impugnata, non può limitarsi a riproporre le stesse difese.
Infine, la Corte ha smontato la tesi della difesa nel merito, evidenziando due punti cruciali: il termine per il deposito della perizia era stato, in realtà, rispettato, e il consulente tecnico della difesa, pur avendone la possibilità, non si era presentato in udienza per contestare le conclusioni del perito. Questo dimostra che non vi era stata alcuna violazione procedurale e che la doglianza era, quindi, manifestamente infondata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di legittimità, non basta lamentare una presunta ingiustizia. È necessario che il ricorso sia strutturato in modo specifico, dettagliato e critico nei confronti della decisione che si intende impugnare. La mera ripetizione di argomenti già vagliati o la formulazione di critiche generiche conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a curare con la massima attenzione la redazione degli atti di impugnazione, pena la preclusione di un’efficace tutela per i propri assistiti. Per i cittadini, è la conferma che il sistema giudiziario prevede regole precise per garantire serietà ed efficienza, evitando che i processi si prolunghino sulla base di contestazioni pretestuose o infondate.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile secondo questa ordinanza?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando è generico, cioè non indica specificamente gli elementi su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata, e quando si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti nei gradi di giudizio precedenti senza una critica argomentata.
La semplice violazione di un termine procedurale garantisce l’accoglimento del ricorso?
No. Come dimostra il caso, non solo la presunta violazione deve essere effettivamente avvenuta (in questo caso non era così), ma la parte che la lamenta deve anche dimostrare come tale violazione abbia concretamente pregiudicato il suo diritto di difesa. Inoltre, la mancata contestazione al momento opportuno (come la non comparizione del consulente di parte in udienza) può indebolire la doglianza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11406 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11406 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MEZZOLOMBARDO il 13/12/1946
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia l’avvenuta violazione del diritto di difesa per l’omessa censura da parte del Tribunale del mancato rispetto del termine assegnato al perito d’ufficio per il deposito della relazione, ritardo che avrebbe impedito l’adeguata preparazione della difesa dell’imputato, è genericamente confezionato, perché, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. , a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della doglianza, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; è fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito ed omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); nemmeno abbozza le ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere decisivo, ai fini del verdetto finale, l’apporto del consulente tecni della difesa; e, infine, è altresì manifestamente infondato in quanto, come emerge dagli atti processuali, è stato rispettato il termine di deposito della relazione perita con conseguente suscettibilità di corretta disamina da parte della difesa, il cui consulente non è comparso in udienza (pag.2 del ricorso per cassazione) per confutarne le riflessioni e conclusioni rassegnate; non si ravvisa, pertanto, alcuna ipotesi di nullità processuale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025.