Ricorso Inammissibile: La Guida della Cassazione alla Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente contestare una sentenza. È fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e ben argomentati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per l’eccessiva genericità del motivo presentato. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza del rigore formale negli atti di impugnazione e sulle conseguenze negative in caso di violazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per i reati di violazione del diritto d’autore (art. 171-ter L. 633/1941) e di ricettazione (art. 648 c.p.). In sede di appello, la Corte territoriale ha riformato parzialmente la decisione: ha dichiarato il reato di violazione del diritto d’autore estinto per prescrizione, ma ha confermato la responsabilità per la ricettazione, rideterminando la pena per quest’ultimo illecito.
Contro questa sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha immediatamente giudicato inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella sua “assoluta genericità”. I giudici hanno sottolineato come la censura proposta non rispettasse i requisiti fondamentali previsti dal codice di procedura penale per un’impugnazione valida.
La difesa si era limitata a una critica vaga della sentenza d’appello, senza fornire elementi concreti o argomentazioni giuridiche specifiche che potessero mettere in discussione il ragionamento dei giudici di merito. Questo approccio ha reso impossibile per la Corte di Cassazione procedere a una valutazione nel merito della questione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su precise norme procedurali. In particolare, viene richiamato l’articolo 581, comma 1, lettera d) del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
La mancanza di tale specificità integra una violazione che, ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c) dello stesso codice, determina appunto l’inammissibilità del ricorso. In sostanza, il legislatore richiede che chi impugna una sentenza non si limiti a esprimere un generico dissenso, ma articoli una critica puntuale e argomentata, capace di confrontarsi specificamente con le motivazioni del provvedimento contestato. Citando precedenti conformi, la Corte ha ribadito che un motivo di ricorso generico equivale a un motivo inesistente.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza si conclude con due statuizioni di grande importanza pratica. In primo luogo, dichiara il ricorso inammissibile, il che significa che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e non può più essere messa in discussione.
In secondo luogo, la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata perché la Corte ha ritenuto che non si potessero escludere “profili di colpa nella proposizione del ricorso”. Presentare un’impugnazione palesemente priva dei requisiti minimi di legge non è un’attività neutra, ma un comportamento processuale colposo che giustifica una sanzione economica, volta a disincentivare ricorsi dilatori o manifestamente infondati.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali previsti dalla legge. In questo caso, è stato ritenuto tale per l'”assoluta genericità” del motivo, che non indicava in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, violando l’art. 581 cod.proc.pen.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La principale conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica alla sentenza impugnata è vaga, non specifica e non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni contenute nel provvedimento. Non basta affermare che la motivazione è errata; bisogna spiegare precisamente perché, indicando quali passaggi sono illogici, contraddittori o quali norme sono state violate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza in data 29/09/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 14/01/2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale l’attuale imputata era stata condannata per i reati di cui agli artt. 171-ter I 633/1941 (capo a) e 648 cod.pen. (capo b), dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento al reato di cui al capo a) e rideterminava la pena per il residuo reato.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile; la censura proposta, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifi RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 05/04/2024