Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Specificità dei Motivi
L’Ordinanza n. 17776 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere specifici e contenere un’analisi critica della decisione contestata. Nell’introduzione di questo articolo analizzeremo un caso concreto di condanna per furto in abitazione, la cui impugnazione è naufragata proprio per la genericità delle argomentazioni difensive.
I Fatti del Caso: Dai Furti alla Condanna
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per due episodi di furto in abitazione, unificati dal vincolo della continuazione, commessi a Firenze. Il Tribunale di primo grado aveva emesso una sentenza di condanna, successivamente parzialmente riformata dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, pur confermando la responsabilità dell’imputato, aveva rideterminato la pena in modo più favorevole, riducendo l’aumento previsto per il reato satellite (il secondo furto) da sei a tre mesi. Tale riduzione era stata motivata dal modesto valore dei beni sottratti.
Nonostante la decisione più mite, la difesa proponeva ricorso per cassazione, contestando nuovamente il trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda sull’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dalla difesa erano privi di una necessaria analisi critica delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso si limitava a esprimere un dissenso generico, senza confrontarsi specificamente con le ragioni che avevano portato i giudici di secondo grado a quella determinata quantificazione della pena.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico?
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la difesa non avesse censurato in modo puntuale la sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva chiaramente valorizzato il ‘modesto valore del bene’ per giustificare una pena più contenuta rispetto a quella del Tribunale. Di fronte a questa motivazione, la difesa si è limitata a riproporre le proprie lamentele con ‘argomentazioni del tutto generiche’.
Richiamando precedenti giurisprudenziali consolidati (tra cui le sentenze Galtelli delle Sezioni Unite), la Corte ha ricordato che l’atto di impugnazione non può essere una mera ripetizione di quanto già esposto. Deve, invece, dialogare criticamente con la decisione impugnata, individuandone le presunte pecche logiche o giuridiche. In assenza di questo confronto critico e specifico, il ricorso perde la sua funzione e viene considerato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto. Non è sufficiente dissentire da una sentenza per poterla impugnare con successo in Cassazione. È indispensabile che l’atto di ricorso sia redatto con estrema precisione, analizzando punto per punto le motivazioni del giudice precedente e spiegando in modo chiaro e specifico perché tali motivazioni sarebbero errate. Una difesa che si limita a critiche generiche o a riproporre le stesse argomentazioni respinte nei gradi di merito rischia seriamente di incappare in una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti dalla difesa erano generici e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione della Corte d’Appello.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le lamentele (doglianze) non contestano in modo specifico le ragioni della decisione impugnata, ma si limitano a esprimere un dissenso non supportato da una critica puntuale e argomentata della motivazione della sentenza.
Quale conseguenza comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, senza che la Corte esamini il merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17776 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avv sentenza della Corte d’appello di Firenze, indicata in epigrafe, con la quale è riformata, con rideterminazione della pena e conferma nel resto, quella del Tribunal città di condanna per due furti in abitazione in continuazione (in Firenze nel febbraio ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c.p.p., per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base de (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), inerendo al trattamento sanzionatorio (aumento a titolo di continuazione), rideterminato favorevolmente dai giudici del merito (ridotto a mesi tre, l’aumento individuato dal Tribunale);
rilevato, in particolare, che la Corte territoriale ha valorizzato il modesto valore al reato satellite per addivenire a un più contenuto calcolo della pena finale, deter la difesa ha continuato a censurare con argomentazioni del tutto generiche;
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al paga spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
NOME COGNOME
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NOME COGNOME