Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7172 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7172 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOZZOLO il 31/07/1974
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 novembre 2023 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Mantova del 27 gennaio 2021, ha ridotto in anni uno la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per il resto confermando la condanna di COGNOME Daniel alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: violazione di legge per lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, pe essere stata erroneamente dichiarata inammissibile la sua richiesta di procedere con incidente probatorio; violazione e falsa applicazione degli artt. 186 cod. strada e 127 Cost. in ordine al disposto riconoscimento della sua responsabilità penale; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.; violazione e falsa applicazione degli artt. 157 ss. cod. pen., per essere intervenuta la prescrizione del reato ancor prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riferimento alle prime due doglianze, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e della insussistenza di ogni violazione dei suoi diritti defensionali (pp. 5 e s.), di fa reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte territoriale.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatt che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
2.2. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, dovendo, in proposito, essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la n abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indic nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell’ipotesi disciplinata dall’art.131-bis cod. pen. (cfr. p. 7).
2.3. Manifestamente infondata, infine, è anche l’ultima doglianza eccepita da parte del ricorrente, non essendo intervenuto il decorso del termine di prescrizione del reato in data antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza di secondo grado, considerato che, tenuto conto delle intervenute sospensioni, tale termine decorrerà solo in data 6 febbraio 2025.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024
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Il Consigliere estensore ente)