Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi vaghi e ripetitivi. Questa pronuncia offre un’importante lezione sulla necessità di un’analisi critica e puntuale delle decisioni giudiziarie che si intendono contestare, specialmente in materie delicate come la guida in stato di ebbrezza.
Il Percorso Giudiziario: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un sinistro. Le analisi avevano rivelato un tasso alcolemico particolarmente elevato, pari a 2,20 gr/l, ben al di sopra della soglia più grave prevista dalla legge. La condanna, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano motivato la pena, leggermente superiore al minimo edittale, proprio in ragione dell’altissimo tasso alcolemico e del pericolo concreto creato alla circolazione, desunto anche dai danni riportati dal veicolo dello stesso conducente. Nonostante la doppia conferma, la difesa ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito della vicenda, ma si è fermata a un esame preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente legati ai requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
1. Genericità e Mancanza di Analisi Critica
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella natura stessa delle contestazioni sollevate. La Corte ha rilevato come i motivi del ricorso fossero formulati in modo del tutto generico, senza una necessaria e specifica analisi critica delle argomentazioni che avevano sorretto la sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, non basta dire di non essere d’accordo; è indispensabile spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata in diritto, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
2. Ripetitività delle Censure
Il secondo profilo critico riguardava il fatto che le doglianze presentate in Cassazione non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e rigettate dai giudici di merito. Questioni come la dosimetria della pena, già ampiamente giustificata in Appello, sono state ripresentate senza nuovi argomenti di diritto. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo di legittimità che controlla la corretta applicazione delle norme.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che il compito del giudice di legittimità non è quello di riconsiderare il merito delle decisioni precedenti. La Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e non contraddittoria sia per l’affermazione di responsabilità sia per la quantificazione della pena. Aveva infatti correttamente valorizzato l’entità del pericolo per la circolazione stradale e l’elevato tasso alcolemico come elementi sufficienti a giustificare uno scostamento, seppur minimo, dal minimo della pena. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso che non la demolisce con argomenti di diritto specifici è destinato all’inammissibilità.
Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
La decisione in commento è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per avere una speranza di essere accolto, deve essere un atto tecnicamente elaborato, che dialoga criticamente con la sentenza impugnata e solleva questioni di pura legittimità. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti o a lamentare genericamente l’ingiustizia della decisione trasforma il ricorso in un atto sterile, con l’unica conseguenza di renderlo un ricorso inammissibile e di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non specifici, privi di un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e, in parte, ripropositivi di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito.
Quali elementi avevano giustificato la pena applicata nei gradi precedenti?
La pena, leggermente superiore al minimo, era stata giustificata sulla base dell’entità del pericolo per la circolazione stradale (desunta dai danni al veicolo) e, soprattutto, dell’elevato tasso alcolemico riscontrato (2,20 gr/l).
Quali sono le conseguenze di una declaratoria di inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17769 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17769 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ISEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La difesa dell’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avver la sentenza della Corte d’appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la qu confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all’art lett. c) e 2-bis, codice strada (in Bienno, il 23/4/2019);
considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell’art. 606, c. 3, c. proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazion base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazi 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ri cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglíanze del tutto generiche (primo moti quale si denuncia un deficit motivazionale non argomentato) o ripropostivi di esaminate dai giudici territoriali (dosimetria della pena e generiche), che comunque al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contradd insindacabili in questa sede ;
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del rico pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024