Ricorso Inammissibile: la Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: i motivi di appello devono essere specifici e non generici, altrimenti il ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi: Un Appello per Truffa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello di Trieste. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito su diversi punti: la mancata concessione delle attenuanti generiche, l’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) e, in generale, la determinazione della pena ritenuta eccessiva.
I Motivi di Impugnazione e la Valutazione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i singoli motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: la totale inammissibilità. Vediamo perché.
Attenuanti Generiche e Genericità dei Motivi
I primi due motivi del ricorso lamentavano la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione, tuttavia, li ha bollati come ‘aspecifici’. Questo significa che la difesa non ha argomentato in modo puntuale e critico contro le motivazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva chiaramente spiegato la sua decisione, basandola su due elementi chiave: la ‘personalità negativa dell’imputata’, gravata da precedenti penali, e la ‘gravità dei fatti commessi’. Di fronte a una motivazione così strutturata, un ricorso non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve contestare specificamente le valutazioni del giudice.
Tenuità del Fatto e Determinazione della Pena
Anche i motivi relativi all’art. 131-bis c.p. e alla quantificazione della pena sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’. La Suprema Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse fornito precise valutazioni per escludere la tenuità dei fatti, considerando gli importi oggetto delle truffe. Allo stesso modo, la pena era stata determinata utilizzando correttamente i criteri discrezionali concessi dalla legge. In sostanza, il ricorso non ha saputo scalfire la logicità e la coerenza della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non superavano il vaglio preliminare di ammissibilità. L’aspecificità delle censure sulle attenuanti generiche le ha rese inidonee a instaurare un vero contraddittorio con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. I motivi sulla tenuità del fatto e sulla pena sono apparsi, invece, palesemente privi di fondamento, quasi un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per ogni difensore. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza che si intende impugnare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare vizi logici o violazioni di legge precise e argomentarle in modo puntuale e specifico. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per l’assistito, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i suoi motivi sono ‘aspecifici’, cioè non contestano in modo chiaro e puntuale le ragioni della sentenza impugnata, oppure quando sono ‘manifestamente infondati’, ovvero palesemente privi di fondamento giuridico.
Quali elementi considera il giudice per negare le attenuanti generiche?
La decisione impugnata, confermata dalla Cassazione, ha negato le attenuanti generiche basandosi sulla ‘negativa personalità dell’imputata’, desunta dalla presenza di precedenti penali, e sulla ‘gravità dei fatti commessi’.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso che lamentano vizi della sentenza impugnata in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche sono aspecifici a fronte della motivazione della Corte di appello che ha sottolineato la negativa personalità dell’imputata gravata da altri precedenti penali e la gravità dei fatti commessi;
otA . considerato che anche il terzo e quarto motivo in puntovconcessione dell’art. 131 bis cod.pen. ovvero determinazione della pena appaiono manifestamente infondati alla luce delle precise valutazioni del giudice di merito che ha escluso la tenuità dei fatti,alla luce degli importi oggetto delle distinte truffe e determinato la pena utilizzando correttamente i criteri discrezionali concessi dal legislatore cui viene espresso fatto riferimento al punto 3.5 della motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere E COGNOME re