Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Nel processo penale, l’atto di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi presentati devono essere specifici, pertinenti e capaci di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. L’ordinanza in esame offre uno spaccato chiaro di come la genericità delle censure possa vanificare ogni tentativo di riforma di una condanna.
I Fatti alla Base del Procedimento
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di presentare ricorso per Cassazione, non contestando il fatto storico, ma alcuni aspetti relativi alla commisurazione della pena e alla qualificazione giuridica della sua condotta.
Le Doglianze del Ricorrente: Attenuanti e Particolare Tenuità
L’unico motivo di ricorso si articolava su due punti principali:
1. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione: La difesa lamentava che i giudici di merito non avessero concesso il massimo beneficio possibile derivante dalle attenuanti generiche, pur avendole riconosciute.
2. Negata applicazione della causa di non punibilità: Si contestava il rifiuto di applicare l’articolo 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per i reati di particolare tenuità.
L’obiettivo era ottenere una riduzione della pena o, addirittura, un proscioglimento. Tuttavia, la formulazione di tali motivi si è rivelata il punto debole dell’intera strategia difensiva.
La Decisione della Corte: La Scure del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’impugnazione non idonea a provocare una revisione della sentenza. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sulla palese genericità e aspecificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che la lettura del provvedimento impugnato rivelava una motivazione ‘lineare e coerente’. Il ricorrente, invece di attaccare punti specifici di questo ragionamento, si era limitato a formulare le sue critiche ‘in termini generici’. In pratica, non aveva spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello sulle attenuanti o sulla tenuità del fatto fosse illogica o errata in diritto. Si era limitato a riproporre le proprie richieste senza un reale confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado. Secondo la Cassazione, un ricorso efficace non può essere una semplice riaffermazione del proprio dissenso, ma deve individuare e smontare i passaggi logico-giuridici della decisione che si intende criticare.
Le Conclusioni
Questo provvedimento è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente avere delle ragioni, ma è indispensabile saperle articolare in modo specifico e tecnico. La genericità e l’aspecificità dei motivi si traducono in un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore sanzione economica. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non di riesaminare i fatti come un terzo grado di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione in esame, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono formulati in termini generici e aspecifici, non riuscendo a confrontarsi criticamente con la motivazione lineare e coerente della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘aspecifico’?
Un motivo è aspecifico quando non individua un preciso errore logico o giuridico nella sentenza che si contesta, ma si limita a esprimere un dissenso generico o a riproporre le stesse richieste già respinte nei gradi precedenti senza argomentare contro le specifiche ragioni del rigetto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40462 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40462 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUSHNJE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 18448/24 HaxMiu
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. p
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimen delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la negata applicazione della caus di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre che formulato in termini ge aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (pag. 2,3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024