Ricorso Inammissibile: Quando le Argomentazioni Generiche Costano Caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su motivi generici, non solo non ottenga il risultato sperato, ma comporti anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Il caso in esame riguarda un individuo condannato per violazione di domicilio (art. 614 c.p.), la cui impugnazione è stata respinta senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
I Fatti di Causa
Il percorso giudiziario inizia con una condanna per il reato di violazione di domicilio. La sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio in Italia. Tuttavia, l’esito di questo ultimo tentativo si rivelerà sfavorevole, non per l’infondatezza delle sue ragioni, ma per il modo in cui sono state presentate.
Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha bocciato il ricorso definendolo inammissibile sulla base di due principali carenze. Analizziamo i motivi proposti dall’imputato e le ragioni del loro rigetto.
Primo Motivo: Mancanza di Specificità
Il ricorrente contestava l’errata applicazione della legge penale e il vizio di motivazione circa la sussistenza del reato. La Cassazione ha ritenuto questo motivo “privo della necessaria specificità” e “versato in fatto”. In altre parole, l’imputato si è limitato a enunciazioni del tutto assertive, senza confrontarsi punto per punto con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per giungere alla condanna. Un ricorso in Cassazione non può chiedere un nuovo giudizio sui fatti, ma deve individuare precisi errori di diritto commessi dal giudice precedente.
Secondo Motivo: Genericità e Novità delle Questioni
Il secondo motivo di ricorso lamentava la mancata qualificazione del reato come semplice tentativo e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche in questo caso, la Corte ha definito le argomentazioni “patentemente generiche” e non collegate in modo compiuto al caso specifico. Inoltre, la questione relativa all’art. 131-bis è stata considerata “inedita”, cioè sollevata per la prima volta in sede di Cassazione. La legge processuale, salvo eccezioni, non permette di introdurre in questo grado di giudizio questioni che potevano e dovevano essere discusse nei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza ha il dovere di formulare censure chiare, precise e pertinenti, che si confrontino direttamente con le argomentazioni della decisione impugnata. Le critiche vaghe, assertive o che mirano a una rivalutazione dei fatti sono destinate all’inammissibilità.
La decisione si fonda sull’art. 616 del codice di procedura penale, che disciplina proprio le conseguenze di un ricorso rigettato o dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato come la manifesta infondatezza e genericità dei motivi riveli un profilo di colpa in capo al ricorrente, giustificando non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma aggiuntiva a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’importanza della tecnica processuale. Un ricorso mal formulato è un’occasione persa che può trasformarsi in un ulteriore costo. La decisione conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure di legittimità serie e ben argomentate. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile e le relative sanzioni, è indispensabile affidarsi a una difesa tecnica che sappia tradurre le doglianze del cliente in motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente solidi, nel rispetto dei limiti del giudizio di legittimità.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti procedurali richiesti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano privi di specificità, si limitavano a enunciazioni assertive e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa del ricorrente, la Corte lo condanna anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
È possibile sollevare per la prima volta una questione giuridica in Corte di Cassazione?
Di norma, no. La Corte ha specificato che non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione questioni che non siano state devolute al giudice d’appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non fosse stato possibile dedurre in precedenza. Nel caso di specie, la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è stata considerata una questione nuova e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36357 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36357 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAFFOUN NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 614 cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso – che denuncia l’erronea applicazione della le penale e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato – è pr necessaria specificità e versato in fatto in quanto, lungi dal muovere compiute censure di legitt si affida a enunciati del tutto assertivi (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 così non confrontandosi con la necessaria puntualità con l’iter posto a sostegno della decisione;
considerato che il secondo motivo – che assume la violazione della legge penale e il vi di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto come delitto tentato e al man applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. – è patente generico poiché anch’esso si sostanza in allegazioni assertive non compiutamente correlabili al ca di specie (Sez. 6, n. 8700/2013, cit.) e, quanto alla causa di non punibilità, è comunque inedito 5, n. 37875 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277637 – 01: «non possono essere dedotte con il ricors per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunci siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di que rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile d precedenza», che – quanto alla violazione di legge – richiama il disposto dell’art. 606, comma 3, proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. 40275 del 15/07/2021, COGNOME, Rv. Rv. 282095 – 01, non massimata sul punto, che richiama l’ar 606, comma 3, cit.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 1Sr” del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in f -, fore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiat COGNOME inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così do
-o il 05/06/2024