Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla sostanza delle argomentazioni. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici, privi di un reale confronto critico con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e la discrezionalità del giudice di merito.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto per Genericità
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque distinti motivi. L’obiettivo era contestare la sentenza di secondo grado sotto vari profili, dalla violazione di legge alla quantificazione della pena.
I Motivi del Ricorso
I primi quattro motivi sollevati dalla difesa sono stati giudicati dalla Corte come completamente privi di contenuto e di critica effettiva. Essi denunciavano, in modo astratto: violazione di legge, carenza di motivazione, eccessività della pena e un’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, queste lamentele non erano supportate da argomentazioni specifiche che si confrontassero con la logica della sentenza d’appello.
La Questione della Continuazione tra Reati
Il quinto motivo, invece, si concentrava sulla mancata applicazione della disciplina della continuazione, un istituto che consente di mitigare la pena quando più reati sono frutto di un medesimo disegno criminoso. Anche questa censura, però, non ha superato il vaglio della Corte.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi.
L’Aspecificità come Vizio Fatale di un ricorso inammissibile
La Corte ha evidenziato come i primi quattro motivi fossero talmente generici da non poter essere considerati delle vere e proprie critiche. Nel giudizio di Cassazione, non è sufficiente elencare presunti vizi; è necessario dimostrare, punto per punto, dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato, confrontando le proprie tesi con le motivazioni della sentenza impugnata. L’assenza di questo confronto rende il motivo ‘aspecifico’ e, di conseguenza, inammissibile.
La Discrezionalità del Giudice di Merito sulla Pena
Per quanto riguarda il quinto motivo, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena, inclusa la valutazione sull’applicazione della continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, esercitato nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 132 e 133 del codice penale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta evidenziando la distanza temporale tra gli episodi e l’assenza di prove fornite dalla difesa a supporto della tesi del ‘medesimo disegno criminoso’.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse esercitato la propria discrezionalità in modo corretto e non arbitrario. La motivazione della sentenza impugnata, che spiegava le ragioni del diniego della continuazione, non presentava vizi logici tali da giustificare un intervento della Cassazione. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile deriva quindi dalla constatazione che l’impugnazione, nel suo complesso, non ha individuato errori di diritto o vizi di motivazione concreti e pertinenti, limitandosi a riproporre questioni di merito o a formulare critiche astratte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito importante per ogni difensore. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, il ricorso per Cassazione deve essere strutturato come una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. Non basta dissentire dalla decisione; è indispensabile smontare il ragionamento del giudice di merito, evidenziandone le falle logiche o le errate applicazioni della legge. Le censure generiche e le questioni relative alla valutazione dei fatti, proprie dei giudizi di merito, non trovano spazio in sede di legittimità. La preparazione di un ricorso efficace richiede, pertanto, specificità, pertinenza e una profonda comprensione dei limiti del sindacato della Corte di Cassazione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, non specifici, e non si confrontano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, oppure quando sollevano questioni di merito che non possono essere valutate in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dal giudice di appello?
Di norma, no. La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (primo grado e appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione sulla pena è inesistente, palesemente illogica o arbitraria, ma non per modificarla semplicemente perché la ritiene non equa.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘aspecifici’?
Significa che le critiche alla sentenza sono formulate in modo vago e astratto, senza indicare con precisione quale sia stato l’errore del giudice e senza sviluppare un’argomentazione logico-giuridica che si contrapponga a quella contenuta nel provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGOLLO DEL CENGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso (con i quali è stata dedotta rispettivamente, in mancanza di qualsiasi argomentazione o confronto con la decisione della Corte di appello, violazione di legge, carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod.proc.pen., eccessività della pena irrogata e vizio della motivazione in ogni sua forma sul punto, erronea qualificazione giuridica del fatto) sono del tutto privi di contenuto e di effettiva critica a decisione, con conseguente aspecifictà degli stessi;
considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento alla mancata applicazione della disciplina della continuazione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, pag. 7 e 8 quanto alla distanza temporale tra gli episodi richiamati ed alla mancanza di allegazioni di elementi a supporto da parte della difesa, con conseguente mancanza di indicatori positivi quanto alla possibile applicazione della disciplina della continuazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 231 ottobre 2024
La Cons. est. GLYPH
Il Presidente