Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare non solo dalla debolezza delle argomentazioni nel merito, ma anche da vizi procedurali e dalla genericità dei motivi addotti. La Suprema Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha respinto l’impugnazione di un imputato condannato per il reato di evasione, stabilendo principi fondamentali sulla corretta formulazione di un ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un individuo per il delitto di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo criticava in maniera generica la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, sostenendo l’erroneità della loro decisione. Il secondo motivo, di natura procedurale, lamentava la nullità del procedimento per il mancato accoglimento di una richiesta di rinvio dell’udienza, presentata dal difensore per un presunto legittimo impedimento.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da Parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per ragioni distinte ma convergenti. Questa decisione evidenzia il rigore con cui la Corte valuta i requisiti formali e sostanziali delle impugnazioni, al fine di garantire l’efficienza del sistema giudiziario e di sanzionare le impugnazioni meramente dilatorie.
Genericità e Manifesta Infondatezza: I Limiti della Critica
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua ‘genericità e manifesta infondatezza’. La Corte ha osservato che le critiche mosse dall’imputato si risolvevano in una ‘proposizione meramente assertiva’, incapace di confrontarsi specificamente con la ‘logicamente ineccepibile’ motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano, infatti, esaminato diffusamente le prove a carico, fondando la loro decisione su elementi concreti. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata.
L’Errore Sulla Richiesta di Rinvio
Anche il secondo motivo, relativo alla nullità procedurale, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha rilevato un errore decisivo nella richiesta del difensore: il legittimo impedimento addotto per chiedere il rinvio si riferiva a una data diversa da quella in cui si era effettivamente tenuta l’udienza. Questo errore fattuale ha reso la richiesta irricevibile e, di conseguenza, il motivo di ricorso privo di qualsiasi fondamento.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri. In primo luogo, il principio secondo cui il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Motivi generici, che non specificano le ragioni di diritto per cui la sentenza sarebbe errata, non superano il vaglio di ammissibilità. In secondo luogo, la richiesta di rinvio per legittimo impedimento deve essere precisa e corretta nei suoi elementi essenziali, come la data dell’udienza a cui si riferisce. Un errore su un dato così cruciale rende la richiesta inefficace e il relativo motivo di ricorso manifestamente infondato.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza deve articolare critiche precise e pertinenti, confrontandosi analiticamente con la decisione contestata. In mancanza, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione comporta, come in questo caso, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione di un’impugnazione ritenuta infondata. La pronuncia serve da monito sulla necessità di diligenza e accuratezza nella redazione degli atti processuali, a pena di inammissibilità e conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: la genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che si limitavano a contestare assertivamente la sentenza d’appello senza un confronto specifico, e l’infondatezza della richiesta di rinvio, basata su un errore di data.
Cosa si intende per ‘genericità’ dei motivi di ricorso?
Significa che le argomentazioni presentate dal ricorrente erano vaghe, non specifiche e non indicavano in modo preciso quali punti della motivazione della sentenza impugnata fossero illogici o contrari alla legge. In pratica, il ricorso non ha sollevato una critica puntuale ma una contestazione generica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29855 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi che si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con la motivazione della sentenza di appello, logicamente ineccepibile, che ha diffusamente esaminato le risultanze probatorie che deponevano per la responsabilità dell’imputato in relazione al delitto di evasione (art. 385 cod. pen.);
Considerato, con riferimento alla dedotta nullità per il mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento proposta dal difensore all’udienza dell’8 aprile 2024, che tale motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché il dedotto impedimento faceva riferimento a data diversa da quella in cui è stato tenuta l’udienza a carico del ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024
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