Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22115 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CICCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, replicato ed amplificato con la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. il 4 aprile u.s., con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pe di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 10), su vettura non tracciata da illeceità è stato infatti montato un gruppo di propulsione di provenienza furtiva, talché il bene complesso risultato dall’assemblaggio nasconde le tracce della sua illecita provenienza (Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Rv. 259581);
considerato che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., non è consentito in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale ovverosia comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale – e la valutazione della sua congruità è rimessa all’apprezzamento del giudice il quale, dovendo valutare anche l’avvenuto ravvedimento del reo e la neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l’integrale risarcimento del danno implica, può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 10 e 11);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.