Ricorso Inammissibile in Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica giuridica precisa e rigorosa. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di condanna; è fondamentale articolare critiche specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre l’occasione per approfondire il concetto di ricorso inammissibile, evidenziando gli errori da evitare. Il caso in esame riguarda una condanna per ricettazione legata a biglietti di una nota società calcistica, ma i principi espressi hanno una valenza generale per ogni avvocato e assistito.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’accusa era quella di essere stato trovato in possesso di biglietti contraffatti per le partite di una famosa squadra di calcio. Ritenendo ingiusta la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Corte
Il ricorrente basava la sua difesa davanti alla Suprema Corte su due punti principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Contestava il giudizio sulla sua responsabilità penale, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella valutazione delle prove.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava del fatto che i giudici non gli avessero concesso le circostanze attenuanti generiche e avessero applicato la recidiva, a suo dire senza un’adeguata motivazione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha respinto entrambe le argomentazioni, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano di essere analizzati nel dettaglio per comprendere appieno le ragioni dell’inammissibilità.
La Genericità del Primo Motivo
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo del tutto inammissibile perché “riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese” dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente si era limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate nel precedente grado di giudizio, senza muovere una critica specifica, puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi; deve, invece, individuare e contestare i vizi logici o giuridici presenti nel ragionamento del giudice d’appello. La mancanza di questa “specifica critica analisi” rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
L’Infondatezza sulla Questione delle Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato che la motivazione della sentenza d’appello sul diniego delle attenuanti generiche era priva di “evidenti illogicità”. Inoltre, ha richiamato un principio fondamentale: il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che basi la sua decisione sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. Una volta operata tale valutazione, tutti gli altri elementi si considerano implicitamente superati o non determinanti. La lamentela del ricorrente, quindi, non era idonea a scalfire la coerenza logica della decisione impugnata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione cruciale per chiunque si appresti a un giudizio di legittimità: la superficialità e la genericità non pagano. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, un ricorso deve essere un lavoro di alta precisione giuridica, finalizzato a demolire la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, non a riproporre una battaglia già persa. La dichiarazione di inammissibilità comporta, come in questo caso, non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la posizione del ricorrente.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni del processo di appello in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e analitica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non può essere una mera riproduzione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito.
Per negare le circostanze attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e sfavore dell’imputato?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice di merito, nel motivare il diniego, faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto e comprovante la responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. in ordine al possesso di biglietti della socie Calcio RAGIONE_SOCIALE contraffatti);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all’applicazione della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
I Consiglier o stensore