Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È fondamentale articolare motivi di impugnazione precisi e pertinenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e riproduttivi di argomentazioni già respinte. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Non accettando la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su tre principali doglianze:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. La negata applicazione delle attenuanti generiche.
3. L’eccessiva severità della pena inflitta.
Questi argomenti erano già stati presentati e rigettati nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha ritenuto che il ricorso non superasse il vaglio preliminare di ammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità come Vizio Capitale
La chiave per comprendere la decisione risiede nelle motivazioni della Corte, che si concentrano interamente sulla qualità dei motivi di ricorso.
Motivi Meramente Riproduttivi e Aspecifici
La Corte ha osservato che il primo motivo, relativo all’art. 131-bis, era “privo di specificità” in quanto si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito con argomenti corretti e non illogici. In pratica, l’appellante non ha criticato il ragionamento della Corte d’Appello, ma ha semplicemente ripetuto la sua tesi.
Analogamente, le altre doglianze – sulle attenuanti generiche e sulla severità della pena – sono state giudicate “aspecifiche”. La Cassazione ha sottolineato come la sentenza impugnata presentasse una “lineare e coerente logicità” e che il ricorrente non si fosse confrontato con essa. Non basta affermare che una pena è eccessiva; bisogna dimostrare, con riferimenti puntuali alla sentenza, dove e perché il ragionamento del giudice sarebbe errato.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre un insegnamento fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Per questo, un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di un atto che non individua vizi specifici. È necessario che i motivi di ricorso dialoghino criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone le presunte fallacie giuridiche o logiche, anziché limitarsi a una sterile riproposizione di argomenti già sconfitti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche giuridiche o procedurali alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità”?
Significa che il motivo è formulato in modo vago, senza identificare con precisione l’errore di diritto o il vizio di motivazione che si contesta alla sentenza. È un’argomentazione che non si confronta direttamente con il ragionamento del giudice precedente, ma si limita a riproporre una tesi difensiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21815 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 46234/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riproduttiv di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argo dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Ritenuto che le altre doglianze – relative alla negata applicazione delle attenu generiche e alla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio – sono aspecifiche poiché l lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 2 e 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2024