Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi d’appello generici e non specifici. Questa decisione offre uno spunto cruciale per comprendere come le impugnazioni debbano essere strutturate per superare il vaglio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un soggetto che, dopo la condanna in appello, si è rivolto alla Suprema Corte vedendosi respingere le proprie istanze in via preliminare.
I Fatti del Processo
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. La difesa del ricorrente si basava principalmente su due argomenti: il presunto stato di necessità che lo avrebbe spinto a commettere il reato e la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già rigettato entrambe le tesi, confermando la condanna di primo grado. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tentando di rimettere in discussione la valutazione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. È importante sottolineare che tale pronuncia non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi addotti non possedevano i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
L’ordinanza della Cassazione si fonda su argomentazioni chiare e rigorose. I giudici hanno evidenziato come i motivi del ricorso fossero affetti da una palese genericità. Il ricorrente, infatti, non ha mosso critiche puntuali e circostanziate alla motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, con motivazione congrua e logica, dalla Corte d’Appello.
In particolare, la Corte ha sottolineato due aspetti cruciali:
1. Mancanza di Prova dello Stato di Necessità: La Corte d’Appello aveva correttamente escluso la sussistenza dello stato di necessità per totale assenza di elementi probatori. La difesa non aveva fornito alcuna prova di una situazione di pericolo attuale e inevitabile per la propria o l’altrui incolumità, requisito indispensabile per l’applicazione di tale scriminante.
2. Diniego delle Attenuanti Generiche: Anche la decisione sulla pena era stata adeguatamente motivata. I giudici di merito avevano escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della recidiva del soggetto, ritenendo non sussistenti elementi favorevoli tali da giustificare uno sconto di pena. Il ricorso non ha saputo contrapporre a tale valutazione argomenti specifici e pertinenti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa pronuncia ribadisce che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove poter riproporre l’intera vicenda processuale. Per essere ammissibile, un ricorso deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso inammissibile è duplice e severa. In primo luogo, la condanna diventa irrevocabile e deve essere eseguita. In secondo luogo, scatta la sanzione prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale: il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni presentate con finalità meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico.
Cosa significa che un ricorso è ‘inammissibile’?
Significa che il giudice non può esaminare il caso nel merito perché l’atto di impugnazione manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. In questo specifico caso, la causa è stata la genericità dei motivi presentati.
Perché è stato negato lo ‘stato di necessità’ al ricorrente?
Lo stato di necessità è stato negato perché la difesa non ha fornito alcuna prova di una situazione di pericolo attuale e grave per la propria o altrui incolumità. La Corte d’Appello ha ritenuto la tesi difensiva infondata per assenza di elementi probatori.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma determinata dal giudice, in questo caso 3.000 euro, da versare alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dalla ricorrente sono tutti affetti da genericità rispe puntuale motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, con congrua motivazione ha escluso la fondatezza della tesi difensiva dell stato di necessità in assenza di elementi di prova di una situazione di pericolo per la propri altrui incolumità;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostan attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigli re estensore
Il Presid