Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce i Limiti dell’Impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi di impugnazione sono generici e mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte. Questo caso, relativo a una condanna per reati legati agli stupefacenti, offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso per Cassazione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per violazione della normativa sugli stupefacenti (artt. 73 e 80 del d.P.R. 309/1990). L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando diversi aspetti della decisione dei giudici di merito.
In particolare, le doglianze del ricorrente si concentravano su quattro punti principali:
1. Il giudizio sulla sua responsabilità penale.
2. La valutazione delle prove a suo carico.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
4. La dosimetria della pena, ovvero la quantificazione della sanzione inflitta.
La Valutazione della Corte sul ricorso inammissibile
Nonostante le argomentazioni presentate dalla difesa, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice ragione, che riflette i limiti intrinseci del giudizio di legittimità. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso viziati sotto due profili fondamentali.
Genericità dei Motivi
In primo luogo, i motivi sono stati considerati ‘generici’. Questo significa che il ricorso non ha mosso critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza impugnata. Invece di individuare precisi errori di diritto o vizi logici nel ragionamento della Corte d’Appello, la difesa si è limitata a una contestazione generale, senza un reale confronto con le argomentazioni contenute nella decisione di secondo grado.
Richiesta di una Nuova Valutazione dei Fatti
In secondo luogo, e strettamente connesso al primo punto, il ricorso mirava, nella sostanza, a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dai giudici di merito. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare nel merito delle prove.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorso non si confrontava obiettivamente con la motivazione della sentenza d’appello. Le censure, anziché evidenziare vizi di legittimità, si traducevano in una richiesta di rilettura del quadro probatorio, attività che non rientra nelle attribuzioni della Cassazione. Dichiarare un ricorso inammissibile in questi casi è un atto dovuto per preservare la funzione nomofilattica della Suprema Corte, ovvero quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dal Provvedimento
La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estremo rigore tecnico. È essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e focalizzati su errori di diritto o vizi logici manifesti della motivazione. Tentare di utilizzare il ricorso di legittimità come un’ulteriore istanza per rimettere in discussione i fatti accertati nei gradi precedenti è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche negative per l’assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando i motivi presentati sono generici, cioè non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, compito che esula dalla competenza della Corte.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni sollevate non individuano errori di diritto specifici o vizi logici precisi nel ragionamento del giudice precedente, ma si limitano a una critica generale e astratta della decisione, senza un confronto puntuale con le argomentazioni esposte nella sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come stabilito in questo caso, al versamento di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14489 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14489 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 29191/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dagli artt. 73- 80 n. 309 del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità, alla valutazione dell a carico, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedot alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la qual obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 4 e ss.), e, dall’altra perché, quanto al p volto a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diver ricostruzione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.