Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Esigenza di Motivi Specifici
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricettazione, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. La decisione evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi presentati devono essere specifici e non meramente riproduttivi di argomentazioni già esaminate. Questo pronunciamento ribadisce la funzione della Suprema Corte come giudice di legittimità e non di merito.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’impugnazione si basava su due argomenti principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In altre parole, la difesa contestava che fosse stata correttamente provata la consapevolezza dell’imputato circa la provenienza illecita dei beni.
2. Una critica alla decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e Condanna alle Spese
La Corte di Cassazione ha analizzato entrambi i motivi e ha concluso per la loro manifesta infondatezza e genericità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oltre al rigetto dell’impugnazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione sulla base di principi giuridici consolidati, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Primo Motivo: la Genericità che Porta a un Ricorso Inammissibile
Il primo motivo, relativo all’elemento soggettivo della ricettazione, è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve individuare vizi di legittimità specifici nella sentenza impugnata. La mera riproduzione di profili di censura già vagliati rende il ricorso inammissibile per carenza di specificità.
Secondo Motivo: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, per negare la concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti. È sufficiente, infatti, che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi e sull’assenza di fattori positivi di rilievo. Una volta effettuata tale valutazione, tutti gli altri elementi si considerano implicitamente superati. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il proprio diniego, rendendo la censura infondata.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza due principi cardine del processo penale. In primo luogo, la necessità che il ricorso per cassazione sia specifico e critico nei confronti della sentenza impugnata, e non una semplice ripetizione di argomenti già discussi. L’inosservanza di tale requisito conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. In secondo luogo, viene confermata l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, a condizione che la decisione di negarle sia supportata da una motivazione logica e coerente, anche se sintetica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca di specificità, ovvero se i motivi presentati sono generici e si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche critiche di legittimità alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “privo di specificità”?
Significa che il motivo non individua un vizio di legge specifico della decisione contestata, ma si presenta come una critica generica o una mera ripetizione di argomenti già valutati. Per essere ammissibile, il motivo deve contenere un’argomentazione puntuale che metta in discussione la correttezza giuridica o logica del ragionamento del giudice precedente.
Il giudice è obbligato a considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi e all’assenza di elementi positivi rilevanti. Tale valutazione, se logicamente motivata, supera e assorbe tutte le altre argomentazioni difensive non esplicitamente menzionate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12775 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME MONDAY nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRJETTO
Letto il ricorso di Eguakun Monday;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elernenti favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si ved in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, con assorbimento di quanto contenuto nella memoria depositata, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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